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Articoli 23/03/2004

Il controllo dei veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di origine animale

Il controllo dei veicoli
adibiti al trasporto degli alimenti di origine animale

di Rocco Panetta*

Approfondiamo, in questo numero, la tematica relativa al controllo su strada dei veicoli che trasportano alimenti di origine animale. Sono allegate due tabelle.
La prima elenca gli alimenti di origine animale con relativa classificazione ATP dei veicoli che trasportano gli alimenti. E’ da notare che la mancata corrispondenza tra classificazione ATP dei veicoli ed alimenti trasportati, come pure il trasporto degli alimenti con veicoli con idonea classificazione ATP ma scaduta di validità, comporta l’applicazione dell’art. 82, comma 8°, del C.d.S., per destinazione diversa del veicolo da quella prevista della carta di circolazione. Inoltre qualora per il trasporto degli alimenti sia prevista l’autorizzazione sanitaria, come indicato nella prima tabella, occorre chiamare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio affinché proceda, quale organo di vigilanza, al ritiro immediato dell’autorizzazione sanitaria (ex. art. 47 D.P.R. 327/80), oltre che alla constatazione dello stato di conservazione degli alimenti, poiché il cattivo stato di conservazione degli alimenti è sanzionato penalmente (art. 5, Legge 283/62). Analogo intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio deve essere richiesto qualora dal controllo su strada gli operatori della Polizia Stradale constatino il mancato rispetto delle temperature che debbano essere mantenute durante il trasporto degli alimenti e che sono indicate nella seconda tabella. Anche questo intervento si giustifica ai fini della verifica dello stato di conservazione degli alimenti (art. 5 Legge 283/62), da parte dei Dirigenti Veterinari della ASL.
L’intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio non è invece necessario qualora si accerti che il conducente, od un’altra persona legittimamente trasportata, di un veicolo che deve essere munito di autorizzazione sanitaria prevista per il trasporto di alimenti, sia sprovvisto dell’apposito libretto di idoneità sanitaria previsto dall’art. 14 della Legge 283/62, poiché la Suprema Corte di Cassazione (V. Cass. Civ., Sez. I, n. 11468 del 21/12/96) ha stabilito che anche gli addetti al trasporto dei generi alimentari devono essere muniti di libretto sanitario, non operandosi nell’art. 14 della Legge 283/62 alcuna distinzione tra i prodotti alimentari confezionati e non.
Si mette in evidenza il fatto che il libretto sanitario viene rilasciato solo alle persone residenti in Italia (dall’Autorità sanitaria del Comune di residenza), che sono le sole che possono essere addette al trasporto degli alimenti effettuato con veicoli, immatricolati in Italia, che debbono essere muniti di autorizzazione sanitaria per il trasporto di alimenti.
Si evidenzia che il secondo comma dell’art. 14 della Legge 283/62 vieta di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, e che la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, n. 4646 del 19/05/83), ha considerato privo del Libretto Sanitario anche colui che sia in possesso di tessera sanitaria scaduta, che ricordiamo ha la validità di un anno, rinnovabile. Tutto ciò significa che, qualora gli operatori accertino che la persona sprovvista del libretto sanitario non sia anche proprietaria del veicolo che deve essere munito dell’autorizzazione sanitaria al trasporto, ciò deve essere segnalato all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione sanitaria, che ha l’onere di applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’autorizzazione sanitaria al trasporto fino a 10 giorni (art. 21 Legge 689/81), la cui impugnazione deve avvenire davanti al giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni unite, n. 3467 del 13/04/94). La documentazione commerciale di accompagnamento per il trasporto di determinate tipologie di alimenti di origine animale (es. carni, prodotti a base di carne, prodotti ittici, molluschi eduli, carni di volatili da cortile, latte e creme di latte, prodotti a base di latte, prodotti a base d’uovo) sarà oggetto di un prossimo articolo.
Mi piace chiudere ricordando l’obbligo per le persone che in un bar preparano o manipolano anche con guanti, palette, pinze od altri strumenti sostanze alimentari di indossare giacca o sopraveste di colore chiaro (vedi Cass. Pen., Sez. VI, n. 4677 del 19/05/83 [Ud. 22/04/83]), previsto dall’art. 42 del DPR 327/80 (sanzionato dall’art. 17 della Legge 283/62, con pagamento in misura ridotta di E 258,00), obbligo che viene disatteso negli esercizi pubblici presenti sulla rete autostradale e ferroviaria italiana, nonché nei porti e negli aeroporti, i cui addetti indossano magliette, camicie, grembiuli, ecc. che non sono giacche o sopravesti, e che non sono di colore chiaro bensì colorate di giallo, rosso, arancione, verde, ecc.
Mi auguro che, in futuro, gli organi di vigilanza di pubblica sicurezza tengano presente anche questo aspetto nell’attività di controllo dei pubblici esercizi.
* Dirigente Veterinario A.S.L.
Segretario Organizzativo Prov.le S.I.Ve.M.P.
Salerno

Note:
1 Sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).
2 Durante il tempo di distribuzione frazionata – da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo – che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:
• Latte pastorizzato in confezioni...................................+8° C
• Panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni..........................+9° C
• Ricotta................................................................................+9° C
• Burro prodotto con crema di latte pastorizzato..............................+14° C
• Formaggi freschi (mascarpone e similari; mozzarelle di vacca o di bufala e similari; caprini non stagionati; crescenza; formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagechesse, quark, ecc.) purchè prodotti con latte pastorizzato........+14°C
il valore di temperatura indicato per le carni e frattaglie (bovine, bufaline, equine, suine, ovine, caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a DUE ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria, che risultino classificati FRIGORIFERI, secondo la normativa ATP.
3 Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperatura da +6° C a +18° C.
4 La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli artt. 4 e 5 del D.M. 04 Ottobre 1978, recante norme sulla modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati.

di Rocco Panetta

da "Il Centauro" n. 85
Martedì, 23 Marzo 2004
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