Approfondiamo,
in questo numero, la tematica relativa al controllo su strada dei veicoli
che trasportano alimenti di origine animale. Sono allegate due tabelle.
La prima elenca gli alimenti di origine animale con relativa classificazione
ATP dei veicoli che trasportano gli alimenti. E’ da notare che la mancata
corrispondenza tra classificazione ATP dei veicoli ed alimenti trasportati,
come pure il trasporto degli alimenti con veicoli con idonea classificazione
ATP ma scaduta di validità, comporta l’applicazione dell’art.
82, comma 8°, del C.d.S., per destinazione diversa del veicolo da
quella prevista della carta di circolazione. Inoltre qualora per il
trasporto degli alimenti sia prevista l’autorizzazione sanitaria, come
indicato nella prima tabella, occorre chiamare il Servizio Veterinario
della ASL competente per territorio affinché proceda, quale organo
di vigilanza, al ritiro immediato dell’autorizzazione sanitaria (ex.
art. 47 D.P.R. 327/80), oltre che alla constatazione dello stato di
conservazione degli alimenti, poiché il cattivo stato di conservazione
degli alimenti è sanzionato penalmente (art. 5, Legge 283/62).
Analogo intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per
territorio deve essere richiesto qualora dal controllo su strada gli
operatori della Polizia Stradale constatino il mancato rispetto delle
temperature che debbano essere mantenute durante il trasporto degli
alimenti e che sono indicate nella seconda tabella. Anche questo
intervento si giustifica ai fini della verifica dello stato di conservazione
degli alimenti (art. 5 Legge 283/62), da parte dei Dirigenti Veterinari
della ASL.
L’intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio
non è invece necessario qualora si accerti che il conducente,
od un’altra persona legittimamente trasportata, di un veicolo che deve
essere munito di autorizzazione sanitaria prevista per il trasporto
di alimenti, sia sprovvisto dell’apposito libretto di idoneità
sanitaria previsto dall’art. 14 della Legge 283/62, poiché la
Suprema Corte di Cassazione (V. Cass. Civ., Sez. I, n. 11468 del 21/12/96)
ha stabilito che anche gli addetti al trasporto dei generi alimentari
devono essere muniti di libretto sanitario, non operandosi nell’art.
14 della Legge 283/62 alcuna distinzione tra i prodotti alimentari confezionati
e non.
Si mette in evidenza il fatto che il libretto sanitario viene rilasciato
solo alle persone residenti in Italia (dall’Autorità sanitaria
del Comune di residenza), che sono le sole che possono essere addette
al trasporto degli alimenti effettuato con veicoli, immatricolati in
Italia, che debbono essere muniti di autorizzazione sanitaria per il
trasporto di alimenti.
Si evidenzia che il secondo comma dell’art. 14 della Legge 283/62 vieta
di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto
di idoneità sanitaria, e che la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez.
VI, n. 4646 del 19/05/83), ha considerato privo del Libretto Sanitario
anche colui che sia in possesso di tessera sanitaria scaduta, che ricordiamo
ha la validità di un anno, rinnovabile. Tutto ciò significa
che, qualora gli operatori accertino che la persona sprovvista del libretto
sanitario non sia anche proprietaria del veicolo che deve essere munito
dell’autorizzazione sanitaria al trasporto, ciò deve essere segnalato
all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione sanitaria, che
ha l’onere di applicare la sanzione della sospensione temporanea
dell’autorizzazione sanitaria al trasporto fino a 10 giorni (art. 21
Legge 689/81), la cui impugnazione deve avvenire davanti al giudice
amministrativo (Cass. Civ., Sezioni unite, n. 3467 del 13/04/94). La
documentazione commerciale di accompagnamento per il trasporto di determinate
tipologie di alimenti di origine animale (es. carni, prodotti a base
di carne, prodotti ittici, molluschi eduli, carni di volatili da cortile,
latte e creme di latte, prodotti a base di latte, prodotti a base d’uovo)
sarà oggetto di un prossimo articolo.
Mi piace chiudere ricordando l’obbligo per le persone che in un bar
preparano o manipolano anche con guanti, palette, pinze od altri strumenti
sostanze alimentari di indossare giacca o sopraveste di colore chiaro
(vedi Cass. Pen., Sez. VI, n. 4677 del 19/05/83 [Ud. 22/04/83]), previsto
dall’art. 42 del DPR 327/80 (sanzionato dall’art. 17 della Legge 283/62,
con pagamento in misura ridotta di E 258,00), obbligo che viene disatteso
negli esercizi pubblici presenti sulla rete autostradale e ferroviaria
italiana, nonché nei porti e negli aeroporti, i cui addetti indossano
magliette, camicie, grembiuli, ecc. che non sono giacche o sopravesti,
e che non sono di colore chiaro bensì colorate di giallo, rosso,
arancione, verde, ecc.
Mi auguro che, in futuro, gli organi di vigilanza di pubblica sicurezza
tengano presente anche questo aspetto nell’attività di controllo
dei pubblici esercizi.
* Dirigente Veterinario A.S.L.
Segretario Organizzativo Prov.le S.I.Ve.M.P.
Salerno