Con riferimento alla richiesta di chiarimenti qui inoltrata con la nota in riscontro, in linea del tutto generale, e indipendentemente dallo specifico quesito segnalato, riguardo al quale questo Ufficio non ha alcuna informazione oltre a quanto comunicato dalla SV, si precisa quanto segue.
L’art. 161 c. 4 del Codice sanziona l’ingombro della carreggiata non tempestivamente rimosso ovvero non adeguatamente segnalato, ai sensi dei cc. 1, 2 e 3.
Trattasi di fattispecie relativa ad un evento fortuito già accaduto, quale ad esempio la caduta del carico, e al quale non è stato posto rimedio.
L’art. 164 c. 8 del Codice sanziona l’omessa sistemazione del carico in modo da evitarne la caduta o la dispersione, obbligo imposto dal c. 1; inoltre il c. 9 non consente la prosecuzione del viaggio fino all’avvenuta sistemazione del carico, e prevede la sanzione accessoria del ritiro immediato della carta di circolazione; le modalità di restituzione sono stabilite dal connesso art. 362 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e prevedono apposita annotazione sul verbale di constatazione della violazione.
Trattasi di fattispecie relativa ad un evento che potrebbe potenzialmente accadere, e che deve essere prevenuto.
Le due fattispecie sono distinte e indipendenti tra loro, e come tali sono sanzionate distintamente e indipendentemente l’una dall’altra.
L’art. 175 c. 13 del Codice sanziona la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dei veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, che trasportano materiali suscettibili di dispersione, vietata ai sensi del c. 2 lett. f); inoltre il c. 17 impone l’obbligo di abbandonare l’autostrada, qualora non sia possibile riportare il carico nelle condizioni prescritte.
Tale fattispecie, anch’essa di carattere preventivo, si riferisce solo a determinate tipologie di strada; essa è distinta e indipendente dalle altre due.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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