Va disapplicata, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l’ordinanza di imposizione di un limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 142, comma primo, c.s. su tratto di strada avente caratteristiche extraurbane, qualora tale imposizione esuli da qualsiasi riferimento ai paradigmi contenuti nel predetto art. 142, comma primo, c.s. in ordine alle esigenze di sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. (Nella fattispecie il limite di velocità era stato abbassato da 90 a 70 Km/h con la seguente motivazione: «per non creare confusione per gli utenti della strada»). |
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