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Sicurstrada 20/12/2010

Il quesito del giorno - Carro attrezzi immatricolato per "uso proprio" può essere utilizzato come veicolo destinato al soccorso stradale?

Carro attrezzi 35 q immatricolato uso proprio, utilizzato per effettuare  trasporti di autovetture guaste per conto di terzi, non possiede ne un’officina sua ne un deposito suo privato. Quindi quando viene chiamato da un cliente gli recupera l’auto guasta e gliela porta dove desidera il cliente. Per questa tipologia di trasporto possiede  l’iscrizione alla camera di commercio per il trasporti "uso di terzi" pagando regolarmente le tasse annuali per chi fa trasporti di terzi, solo  che sul veicolo non vi è la dicitura trasporto di terzi ma uso proprio. Come procedere? Perchè se è in regola alla camera di commercio per il  recupero di veicolo guasti trasporto conto terzi sulla carta di circolazione è riportato Conto Proprio. E’ regolare il trasporto, considerato che il carro soccorso è intestato a lui come persona fisica. Grazie del chiarimento!

 

email- Cittaducale (Ri)

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(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che gli  autoveicoli destinati al soccorso stradale (cosiddetti «carri-attrezzi»),  adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in  sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, sono  classificati come «autoveicoli per uso speciale» ai sensi dell’art. 203,  comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo  Codice della Strada. 
L’art. 30, comma 2, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede che gli autocarri-attrezzi di ogni genere - anche se di peso complessivo a  pieno carico superiore a 6 tonnellate - non sono soggetti alla disciplina  degli autotrasporti di cose: per tale motivo sulla relativa carta di  circolazione viene indicato che tali veicoli non rientrano nel campo di  applicazione della citata legge n. 298/1974.
In caso di utilizzazione abusiva degli autoveicoli destinati al soccorso  stradale per operazioni di autotrasporto di merci è ipotizzabile - a  carattere residuale - la violazione amministrativa di cui all’art. 82, commi  8 e 10, del Codice della Strada, concernente l’utilizzazione del veicolo per una destinazioneo per un uso diverso da quello indicato sulla carta di  circolazione (sanzione amministrativa di € 78,00 e sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi -- il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per uguale durata del provvedimento di sospensione. (ASAPS)

 

Lunedì, 20 Dicembre 2010
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