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Sicurstrada 01/04/2009

Il quesito del giorno - In caso di contestazione dell’art. 26, comma 1, della legge 298/74, è legittimo procedere anche al fermo del veicolo?

Nel caso che, da un controllo fiscale, viene accertato che un autotrasportatore ha effettuato per svariati anni trasporti di merce a terzi (tali trasporti sono provati da fatture e ddt emesse dal trasportatore) e quindi viene contestata la violazione di cui all’art. 26 comma 1 della l 298/1974, è legittimo procedere anche al fermo del veicolo. Inoltre non essendo previsto il pagamento in misura ridotta, è l’autorità competente (Prefetto) che deve applicare la sanzione?  

email-Policoro (Mt)

 

***

(ASAPS) In riferimento quanto esposto nel quesito, si rappresenta che la contestazione dell’articolo 26 della Legge 298/74 comporta l’applicazione del Fermo Amministrativo del veicolo da effettuare anche in tempi successivi, ovvero con accertamento d’Ufficio (l’operatore di Polizia Stradale dovrà anche valutare anche l’applicazione dell’articolo 46 della Legge 298/74 o dell’articolo 82 C.d.S. qualora il trasporto di merci per conto di terzi sia stato effettuato con autocarri immatricolati per “USO PROPRIO”).
Si precisa che essendo il pagamento in misura ridotta non ammesso, sarà la Prefettura territorialmente competente ad emettere l’ordinanza di pagamento per la violazione di cui trattasi. (ASAPS)

Mercoledì, 01 Aprile 2009
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