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Sicurstrada 03/04/2009

Il quesito del giorno - Cosa prevede il C.d.S. in caso di autista straniero che giunge in Italia senza essere in possesso di carta tachigrafa o di altra documentazione che la sostituisca?

Un autoarticolato ucraino giunge nel T.N. attraversando quindi diversi stati appartenenti accordo AETR munito di cronotachigrafo digitale ma a bordo il suo unico autista ammette tranquillamente di non essere in possesso di carta tachigrafica nè di altra documentazione valida che lo sostituisca e senza provvedere a stampare sottoscrivendo le giornate precedenti in maniera da permetter controllo tempi di guida/riposo. Cosa prevede codice stradale e normative? Si parla di esenzione fino al non meglio specificato anno 2010 di cui non vi è un elenco ma anche in ambito AETR? 

email-Campolongo Tapogliano (Ud)  

***

 

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il regolamento CE n. 561/2006 si applica al trasporto su strada:
di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate; oppure
di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
Inoltre, il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è stato immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
esclusivamente all’interno della Comunità; ofra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

In sostituzione del regolamento CE n. 561/2006, l’AETR si applica alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle predette zone, ai:
veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;
veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell’AETR.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l’articolo 15, comma 1 paragrafo 5, del Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive che “Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest’ultimo deve:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
I. informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la fi
II.i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) c) e d) à periodi di guida e di riposo
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compreso la firma del conducente”.
La violazione per eventuali omissioni è riconducibile all’articolo 19 della Legge 727/78, ma un diverso orientamento chiede l’applicazione della violazione di cui all’articolo 179 del Codice della Strada. (ASAPS)

Venerdì, 03 Aprile 2009
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