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Corte di Cassazione 21/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - Si può procedere alla notifica nelle mani di chi si dichiari addetto alla ricezione

(Cass. Civ., sez. tributaria, 18 novembre 2010, n. 23333)
 

E’ valida la notificazione di un atto processuale effettuata nelle mani del soggetto che si dichiari addetto alla ricezione degli atti. Lo ha deciso la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18 novembre 2010, n. 23333 con la quale si è stabilito che affinché siffatta notifica al difensore possa ritenersi legittima, è sufficiente che tra quest’ultimo ed il soggetto addetto esista una qualche relazione tale da far presumere che il secondo porti a conoscenza del primo l’atto ricevuto.

A tale conclusione gli ermellini sono arrivati sulla base di quanto sostenuto dalla dominante giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale, in caso di notificazione, ex art. 139 c.p.c., comma 2, “la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”.

In secondo luogo, la validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sè che, all’indirizzo indicato, sia reperita dall’ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l’atto per conto del destinatario.

Da ciò ne deriva come l’invalidità della notifica non possa essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore.

da Altalex

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Ordinanza 18 novembre 2010, n. 23333

Massima e Testo Integrale

 

 

Martedì, 21 Dicembre 2010
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