Va rigettata la domanda di affidamento in prova al servizio, le cui modalità attuative costituirebbero violazione delle pene accessorie inflitte con la condanna in esecuzione (nella fattispecie, dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa). (Fonte: Massimario.it - 2/2010) Tribunale di sorveglianza di Torino Ordinanza 7 ottobre 2009 (Pres. est. VIGNERA; A. C.) IL TRIBUNALE il giorno 07-10-2009 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti: Dott. Giuseppe Vignera ed ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di affidamento in prova in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 985/07 res del 07.05.2008 Proc. Gen. Rep. c/o Corte Appello Milano presentata da A. C. R., nato a GENOVA il XX-XX-XXXX, detenuta presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA difeso dall’Avv. Eleonora RIZZARDA del foro di Milano, di fiducia. VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore; CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Prevete e del difensore; OSSERVA 1. – A. C. R. deve espiare una pena residua di anni 4, mesi 1 e giorni 27 di reclusione in virtù del provvedimento di cumulo emesso il 7 maggio 2008 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e comprensivo di condanne per fatti di ricettazione, bancarotta fraudolenta e detenzione di stupefacenti. L’esecuzione della pena, iniziata il 9 maggio 2008, terminerà il 5 aprile 2012. Il condannato ha chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, deducendo che: a) i reati di cui alle condanne in esecuzione (commessi tra il 1991 ed il 1993) risalgono ad epoca lontana; b) successivamente alla consumazione di codesti reati, l’istante ha svolto sempre regolare attività lavorativa e si è astenuto dalla commissione di altri delitti (il che non corrisponde a verità, posto che dal certificato penale risulta la sentenza di condanna in data 28 aprile 2005, la quale è stata pronunciata per fatti di ricettazione consumati nel 1999); c) l’istante stesso può contare su adeguati supporti affettivi e lavorativi esterni, essendogli stato proposto di lavorare alla dipendenze della CRYALMARE GENOVA S.N.C., di cui sarebbero soci la convivente ed il genero. 2. - Oltre a quelle in esecuzione ed alla suindicata sentenza del 28 aprile 2005, il certificato penale documenta altre sei condanne per tentata rapina e furti (consumati e tentati), commessi tra il 1970 ed il 1974. Le informazioni di Polizia riferiscono sostanzialmente una “storia” criminale del soggetto corrispondente a quella desumibile dal certificato penale. La relazione di sintesi, infine, evidenzia la corretta condotta intramuraria dell’A. C. e la sua partecipazione alle attività trattamentali propostegli (iscrizione al corso di geometri), confermando l’esistenza dei supporti affettivi e lavorativi rappresentati nell’istanza. 3. - La domanda va rigettata. Invero: a) l’entità della pena residua, rapportata a quella ancora da espiare, rende nella fattispecie necessario “sperimentare” l’evoluzione positiva della personalità del soggetto attraverso la fruizione di benefici “prodromici” (lavoro all’esterno e/o permessi premiali), che invece allo stato sono “assenti”; b) l’accoglimento dell’istanza, pertanto, nella fattispecie determinerebbe una inammissibile violazione del principio di progressività e gradualità dei risultati del trattamento (cfr. Cass. pen., Sez. I, 06/03/2003, n.15064, Chiara, in Riv. Pen., 2004, 120: “Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessi-premio”); c) l’accoglimento della domanda, inoltre, nella fattispecie si risolverebbe in una violazione delle pene accessorie inflitte all’istante con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 25 febbraio 2002 (inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per anni 10 ed incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10); d) infatti, dalle dichiarazioni rese all’Ispettorato del Lavoro di Alessandria dalla socia E. V. M. (che è pure compagna di vita del condannato) si evince chiaramente come il vero dominus della CRYALMARE GENOVA S.N.C. (alle cui “dipendenze” il condannato dovrebbe lavorare) sia proprio l’A. C. (“… la quale ha dichiarato che il sig. A. C. … fin dalla costituzione della società, si è sempre occupato della gestione dei contatti finalizzati al reperimento dei clienti e della consegna della merce”); e) sempre dalla comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro, infine, emergono forti dubbi circa l’effettiva operatività e/o titolarità della ditta de qua (“Sebbene invitata, la ditta non ha però fornito alcuna documentazione fiscale e contabile utile alla quantificazione del volume d’affari e alla determinazione della situazione economico-patrimoniale dell’azienda, né ha dimostrato la regolarità dei versamenti previdenziali relative ai soci”). P.Q.M. rigetta l’istanza. Così deciso in Torino, 7 Ottobre 2009 Il Presidente estensore Dr. Giuseppe Vignera
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