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Bere bene? Non conviene
L’etilometro non perdona

L’etilometro vale anche da fermi : multa e patente sospesa sebbene l’uomo non stesse guidando
«Signor giudice, guardi che io ero fermo in sosta». Così si è difeso un cittadino di Pontassieve, il quale aveva subìto una maximulta e la sospensione per un anno della patente, dopo che gli agenti del Nucleo Volanti della polizia lo avevano sottoposto alla prova dell’etilometro. Ma il magistrato ha respinto il suo ricorso. La legittimità dell’adozione dell’atto impugnato, spiega la sentenza, si fonda sul rapporto stilato dalla polizia. Che rilevò il «comportamento penalmente rilevante di guida in stato di ebbrezza alcolica del ricorrente, accertato tramite le misurazioni del tasso alcolemico, risultate per ben due volte superiori al limite di legge (1,95 g/l-1,77 g/l nell’intervallo di 15’), e l’osservanza di dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto (alito fortemente vinoso, occhi lucidi, frasi sconnesse, precaria deambulazione con difficoltà di equilibrio), a nulla rilevando che l’auto fosse ferma in sosta». Sul punto, dice il giudice, la Cassazione (37631/2007) afferma che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, «talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto». (DB 1303/2010)

Ubriachezza: si può essere sanzionati anche in bici

Non c’è bisogno di guidare l’auto per fare danni: la guida in stato di ebbrezza è vietata e pesantemente sanzionata anche per i ciclisti. Lo sa bene un giovane marocchino (29 anni), al quale la malefatta è costata un processo e 516 euro. Fu sorpreso ubriaco a bordo di un mezzo a due ruote (per la legge si chiama ancora velocipede) sulla Statale Aurelia: è stato condannato dal Giudice di pace, in base all’articolo 186/2 del nuovo codice della strada. Il giovane era stato intercettato dalla polizia municipale mentre zigzagava con la bici: dovettero ricoverarlo all’ospedale per intossicazione alcolica acuta. (ES 2006)

L’etilometro vince ancora: multa e patente sospesa a un uomo fermo in parcheggio
Hai bevuto un bicchierino di troppo? Non guidare. Anzi non metterti al volante, nemmeno per rimanere fermo. Non lascia dubbi una sentenza del giudice di pace.
Il magistrato ha respinto il ricorso di un automobilista multato dalla Stradale in pieno centro, nella zona della “movida”. All’uomo era stata anche sospesa la patente. «A seguito di una prima constatazione de visu* - rileva il giudice - e poi del test alcolimetrico effettuato dai verbalizzanti, gli stessi hanno accertato lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”.
La pattuglia della polizia stradale riferiva nel suo verbale di aver notato l’uomo alla guida della propria autovettura, una Jeep Grand Cherokee, e constatato «lo stato di disarmonia psicofisica» dell’uomo. Che vanamente ha sottolineato al giudice «non stavo guidando: ero fermo in parcheggio». Perché secondo il giudice, «nel formulare l’articolo 186 del codice della strada, il legislatore ha inteso principalmente tutelare l’incolumità pubblica in ogni momento, prevedendo episodi dannosi dovuti a una guida condizionata allo stato di ebbrezza alcolica». (MTC 3833/2009).
*= visivamente, ovvero di persona

«Non bevo più»: restituita la patente. Il giudice di pace fa uno “sconto” di quattro mesi all’automobilista pentito
«E’ vero, quella volta avevo bevuto prima di guidare. Ma non l’ho fatto mai più, e l’automobile mi è necessaria per le esigenze lavorative e familiari».
Con questa motivazione un quarantenne si è presentato davanti al giudice di pace per opporsi, o almeno ottenere uno “sconto” alla sospensione della patente decisa dal prefetto, in seguito a un controllo della Polizia municipale che lo aveva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.
Il magistrato ha ritenuto legittima la misura cautelare disposta della prefettura (un anno di sospensione), ma ha voluto accertare che l’automobilista fosse in buona fede e gli ha chiesto di sottoporsi alle analisi del sangue «per accertare la situazione attuale dell’opponente nel suo rapporto con l’alcol ed anche per trarre elementi di giudizio in ordine alla di lui conclamata occasionalità dell’episodio». Le analisi hanno dato i risultati sperati (il sangue era “pulito”) e otto mesi di sospensione erano stati già scontati: gli ultimi quattro glieli ha cancellati il giudice. (CS 170/2009)


di Antonio Scuglia
da iltirreno.it

© asaps.it
Sabato, 01 Gennaio 2011
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