(omissis)
OSSERVA
considerato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna, affermata dal giudice monocratico di quel Tribunale, di xx, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore ed ha disposto, in accoglimento di uno specifico motivo, il dissequestro e la restituzione della targa contrassegno del ciclomotore confiscato; che il Procuratore Generale presso quella Corte ha proposto ricorso per violazione di legge in relazione all’articolo 97 del codice della strada e dell’articolo 240 del codice penale, rilevando che alla confisca del motoveicolo doveva seguire anche quella della targa, per il principio della riferibilità della misura ablativa a tutto il veicolo, nel suo complesso unitario ed inscindibile; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, come messo in evidenza dalla Corte di appello, con motivazione che si condivide, la ed targa - contrassegno non ha la medesima funzione identificativa della targa dei veicoli iscritti al PRA, ma solo quella di consentire, quale che sia il motociclo (rectius, ciclomotore) cui sia apposta, la identificazione del guidatore; che trattandosi cioè di un contrassegno non collegato inscindibilmente al mezzo, ma alla persona, il provvedimento di confisca non è giustificato, specie considerando che all’appellante non era stato né revocata né sospesa la patente di guida; che appunto la confisca del mezzo, nel caso di violazione dell’articolo 186 del codice della strada concerne il mezzo con cui è stato compiuto il reato, cui la targa contrassegno non si integra né lo compone; che la pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché ha riguardo alla diversa ipotesi di confisca di un telaio di ciclomotore che pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
(omissis)
da Polnews
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