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Articoli 27/03/2004

Patentino non per tutti? I casi limite degli adulti senza patente e patentino

Patentino non per tutti?
I casi limite degli adulti senza patente e patentino

di Maurizio Marchi*

Quella del 2003 è stata una calda estate: certamente dal punto di vista "del termometro" che da quello delle rivoluzionarie modifiche al codice della strada! Poveri operatori di polizia: oltre alla sofferenza per le temperature oltre i quaranta gradi, ci siamo dovuti confrontare con le modifiche - a volte eccentriche - del codice della strada. Abbiamo da subito - ASAPS in prima fila fra gli addetti ai lavori ed alla sicurezza fatto una barriera a quello che fu definito "l’assalto alla diligenza", con un movimento trasversale di parlamentari che, probabilmente più a fini elettorali che per motivazioni di sicurezza o tutela della legittimità, intendeva stravolgere e svuotare il sistema della patente a punti. Quando il 13 agosto abbiamo visto il testo della conversione in legge abbiamo cantato vittoria: almeno per quanto concerne i punti. Non un solo attacco aveva scalfito la struttura fondamentale, anzi: si assisteva addirittura ad un inasprimento dei punti da decurtare con introduzioni di ulteriori provvedimenti e procedure al limite della legittimità costituzionale, al fine di fornire maggiori strumenti per le forze dell’ordine impegnate sulla strada (decurtazione punti al proprietario, svuotamento e limitazione delle funzioni del Giudice di Pace, nuove modalità di accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc).
Ma non erano tutte "rose e fiori". Lo si era visto subito. C’erano tante piccole imperfezioni ed errori da sanare, dovuti probabilmente alla fretta di chiudere il provvedimento prima della chiusura estiva del Parlamento. In fondo era stato "un colpo di mano" a fin di bene: forse consapevole delle pastoie parlamentari il Governo aveva deciso un decreto legge a sorpresa, ad inizio estate, che per essere convertito doveva passare quasi a scatola chiusa.
E nella scatola chiusa ci sono alcune sorprese. Lo sapevamo, era stato fatto notare, ma dovendo scegliere, tutte le energie erano state usate per "resistere" sulle tematiche più importanti. Una delle sorprese è costituita dai requisiti di guida dei ciclomotori da parte dei maggiorenni. Una doppia sorpresa! Da un lato si introduce l’obbligo di munirsi di patentino anche per i maggiorenni a decorrere dal primo luglio 2005 (per i minorenni l’obbligo decorre invece dal primo luglio 2004), dall’altro ci si è dimenticati della sanzione. Facciamo un po’ di chiarezza:
” articolo 116 comma 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis
•articolo 116/1-ter. A decorrere dal 1† luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida
articolo 116/13-bis Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque (questo comma entra in vigore 1° luglio 2004)
Come dire: mentre per i minori l’omissione è sanzionata, per i maggiorenni non lo sarà.
Ad essere onesti, interpellato a suo tempo il competente ministero (stiamo parlando dell’estate scorsa), si faceva notare che il problema era solamente teorico in quanto - prima del luglio 2005 - il codice "sarebbe cambiato ancora" ed in tale sede si sarebbero sanate le inesattezze. Va anche detto che il politico di turno - anche con interventi sulla stampa specializzata - non ha brillato negli ultimi tempi: ha fatto spesso confusione fra ciclomotori e motocicli. Da qui le affermazioni del genere: "dal prossimo anno modificheremo il codice per togliere i punti anche ai motociclisti": ma come, i motociclisti non hanno la patente A1 oppure A? Quindi i punti vanno tolti anche adesso. Poco importa se sono arrivate le rettifiche: intanto il motociclista che ha letto l’articolo aprirà un contenzioso con chi gli ha elevato un verbale "da punti" (l’ha detto il ministro sul giornale....), bene che vada. Perchè potrebbe andare anche peggio, ed i punti "trasferirsi come per incanto dal verbale alla faccia del verbalizzante". Purtroppo i tempi in cui la semplice vista di una divisa incuteva, non dico timore, ma rispetto e maggior attenzione alla condotta di guida sono passati da un pezzo.

Ma non è finita: la storia del patentino ha altri risvolti interessanti sfuggita a molti addetti ai lavori e - fino ad ora alla stampa.
Ferme restanti le promesse di modifiche fatte dai competenti ministeri al fine di equiparare il patentino alla patente di guida almeno per quanto concerne la decurtazione dei punti e la sospensione, allo stato attuale il titolare di patentino non perde punti e non rischia la sospensione in caso (a titolo di esempio) di guida in stato di ebbrezza o di fuga in caso di incidente. Nella rivista il Centauro e sul sito abbiamo già avuto modo di leggere titoli del tipo "pirata (purtroppo non sto parlando del famoso e sfortunato mio concittadino) scende dall’auto e continua sulla minicar (ciclomotore a quattro ruote)".
Quindi chi sorpreso alla guida di un motoveicolo o autoveicolo in stato di ebbrezza si ritrova senza patente ai fini della sospensione, può utilizzare un ciclomotore. E qui cominciano i problemi, con una disparità di trattamento che potrebbe interessare la Corte Costituzionale
Sappiamo che l’articolo 116/13-ter prevede l’obbligo di conseguire patentino solo a chi non sia titolare di patente.
Potremmo allora avere alcuni curiosi casi:

1. il titolare di patente che mai penserebbe di utilizzare un ciclomotore (magari si definisce centauro ed usa una corrispondente moto), che si ritrova sanzionato per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente (ma potrebbe aver violato anche altri articoli: 142/9, droga, fuga, corse clandestine, ecc). FINCHE’ NON TORNA IN POSSESSO DELLA PATENTE, DA LUGLIO 2005 (pur mancando per ora la sanzione, ma tanto rimediano e lo mettono a posto il comma), NON PUO’ CONDURRE NEMMENO I CICLOMOTORI
2. colui che avendone i requisiti consegue sia il patentino che la patente, viola gli stessi articoli dell’amico del caso precedente ma, DA LUGLIO 2005, AVENDO IN TASCA ANCHE UN PATENTINO, POTRA’ CONTINUARE A CONDURRE I CICLOMOTORI E NON RESTARE A PIEDI
Forse allora non ci dobbiamo tanto preoccupare se ad oltre un anno dall’entrata in vigore manca ancora la sanzione per i maggiorenni: anche se manca "la punizione", il precetto resta, con tutte le responsabilità in ambito civile ed assicurativo (rivalsa). Non dimentichiamo che abbiamo sempre l’articolo 140/1 del codice che è una sorta di norma in bianco ma anche di integrazione per tutte le eventuali omissioni del codice. Vi si legge infatti che "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale". E se non ho conseguito il previsto patentino, anche se non c’è sanzione, non posso dire di essermi comportato in modo tale da non costituire pericolo. Non so guidare!


Forse allora il legislatore si deve un poco rimboccare le mani. Riepiloghiamo
1.prevedere la sanzione non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni
2. equiparare ai fini sanzionatori il patentino alla patente prevedendo le stesse decurtazioni in punti e le stesse sospensioni
3.prevedere che alla sospensione del patentino consegua anche quella della patente di guida e viceversa.


* Comandante PM Gambettola (FC)

di Maurizio Marchi

Sabato, 27 Marzo 2004
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