Quella
del 2003 è stata una calda estate: certamente dal punto di vista
"del termometro" che da quello delle rivoluzionarie modifiche
al codice della strada! Poveri operatori di polizia: oltre alla sofferenza
per le temperature oltre i quaranta gradi, ci siamo dovuti confrontare
con le modifiche - a volte eccentriche - del codice della strada. Abbiamo
da subito - ASAPS in prima fila fra gli addetti ai lavori ed alla sicurezza
fatto una barriera a quello che fu definito "l’assalto alla diligenza",
con un movimento trasversale di parlamentari che, probabilmente più
a fini elettorali che per motivazioni di sicurezza o tutela della legittimità,
intendeva stravolgere e svuotare il sistema della patente a punti. Quando
il 13 agosto abbiamo visto il testo della conversione in legge abbiamo
cantato vittoria: almeno per quanto concerne i punti. Non un solo attacco
aveva scalfito la struttura fondamentale, anzi: si assisteva addirittura
ad un inasprimento dei punti da decurtare con introduzioni di
ulteriori provvedimenti e procedure al limite della legittimità
costituzionale, al fine di fornire maggiori strumenti per le forze dell’ordine
impegnate sulla strada (decurtazione punti al proprietario, svuotamento
e limitazione delle funzioni del Giudice di Pace, nuove modalità
di accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc).
Ma non erano tutte "rose e fiori". Lo si era visto subito.
C’erano tante piccole imperfezioni ed errori da sanare, dovuti probabilmente
alla fretta di chiudere il provvedimento prima della chiusura estiva
del Parlamento. In fondo era stato "un colpo di mano" a fin
di bene: forse consapevole delle pastoie parlamentari il Governo aveva
deciso un decreto legge a sorpresa, ad inizio estate, che per essere
convertito doveva passare quasi a scatola chiusa.
E nella scatola chiusa ci sono alcune sorprese. Lo sapevamo, era stato
fatto notare, ma dovendo scegliere, tutte le energie erano state usate
per "resistere" sulle tematiche più importanti. Una
delle sorprese è costituita dai requisiti di guida dei ciclomotori
da parte dei maggiorenni. Una doppia sorpresa! Da un lato si introduce
l’obbligo di munirsi di patentino anche per i maggiorenni a decorrere
dal primo luglio 2005 (per i minorenni l’obbligo decorre invece dal
primo luglio 2004), dall’altro ci si è dimenticati della sanzione.
Facciamo un po’ di chiarezza:
” articolo 116 comma 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore
di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato
di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma
11-bis
•articolo 116/1-ter. A decorrere dal 1† luglio 2005 l’obbligo
di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori
è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari
di patente di guida
•articolo 116/13-bis Il minore che, non munito di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità
di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque
(questo comma entra in vigore 1° luglio 2004)
Come dire: mentre per i minori l’omissione è sanzionata, per
i maggiorenni non lo sarà.
Ad essere onesti, interpellato a suo tempo il competente ministero (stiamo
parlando dell’estate scorsa), si faceva notare che il problema era solamente
teorico in quanto - prima del luglio 2005 - il codice "sarebbe
cambiato ancora" ed in tale sede si sarebbero sanate le inesattezze.
Va anche detto che il politico di turno - anche con interventi sulla
stampa specializzata - non ha brillato negli ultimi tempi: ha fatto
spesso confusione fra ciclomotori e motocicli. Da qui le affermazioni
del genere: "dal prossimo anno modificheremo il codice per togliere
i punti anche ai motociclisti": ma come, i motociclisti non hanno
la patente A1 oppure A? Quindi i punti vanno tolti anche adesso. Poco
importa se sono arrivate le rettifiche: intanto il motociclista che
ha letto l’articolo aprirà un contenzioso con chi gli ha elevato
un verbale "da punti" (l’ha detto il ministro sul giornale....),
bene che vada. Perchè potrebbe andare anche peggio, ed i punti
"trasferirsi come per incanto dal verbale alla faccia del verbalizzante".
Purtroppo i tempi in cui la semplice vista di una divisa incuteva, non
dico timore, ma rispetto e maggior attenzione alla condotta di guida
sono passati da un pezzo.
Ma non è finita: la storia del patentino ha altri risvolti interessanti
sfuggita a molti addetti ai lavori e - fino ad ora alla stampa.
Ferme restanti le promesse di modifiche fatte dai competenti ministeri
al fine di equiparare il patentino alla patente di guida almeno per
quanto concerne la decurtazione dei punti e la sospensione, allo stato
attuale il titolare di patentino non perde punti e non rischia la sospensione
in caso (a titolo di esempio) di guida in stato di ebbrezza o di fuga
in caso di incidente. Nella rivista il Centauro e sul sito abbiamo già
avuto modo di leggere titoli del tipo "pirata (purtroppo non sto
parlando del famoso e sfortunato mio concittadino) scende dall’auto
e continua sulla minicar (ciclomotore a quattro ruote)".
Quindi chi sorpreso alla guida di un motoveicolo o autoveicolo in stato
di ebbrezza si ritrova senza patente ai fini della sospensione, può
utilizzare un ciclomotore. E qui cominciano i problemi, con una disparità
di trattamento che potrebbe interessare la Corte Costituzionale
Sappiamo che l’articolo 116/13-ter prevede l’obbligo di conseguire patentino
solo a chi non sia titolare di patente.
Potremmo allora avere alcuni curiosi casi:
1. il titolare di patente che mai penserebbe di utilizzare un ciclomotore
(magari si definisce centauro ed usa una corrispondente moto), che si
ritrova sanzionato per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione
della patente (ma potrebbe aver violato anche altri articoli: 142/9,
droga, fuga, corse clandestine, ecc). FINCHE’ NON TORNA IN POSSESSO
DELLA PATENTE, DA LUGLIO 2005 (pur mancando per ora la sanzione, ma
tanto rimediano e lo mettono a posto il comma), NON PUO’ CONDURRE NEMMENO
I CICLOMOTORI
2. colui che avendone i requisiti consegue sia il patentino che la patente,
viola gli stessi articoli dell’amico del caso precedente ma, DA LUGLIO
2005, AVENDO IN TASCA ANCHE UN PATENTINO, POTRA’ CONTINUARE A CONDURRE
I CICLOMOTORI E NON RESTARE A PIEDI
Forse allora non ci dobbiamo tanto preoccupare se ad oltre un anno dall’entrata
in vigore manca ancora la sanzione per i maggiorenni: anche se manca
"la punizione", il precetto resta, con tutte le responsabilità
in ambito civile ed assicurativo (rivalsa). Non dimentichiamo che abbiamo
sempre l’articolo 140/1 del codice che è una sorta di norma in
bianco ma anche di integrazione per tutte le eventuali omissioni del
codice. Vi si legge infatti che "Gli utenti della strada devono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione
ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
E se non ho conseguito il previsto patentino, anche se non c’è
sanzione, non posso dire di essermi comportato in modo tale da non costituire
pericolo. Non so guidare!
Forse allora il legislatore si deve un poco rimboccare le mani. Riepiloghiamo
1.prevedere la sanzione non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni
2. equiparare ai fini sanzionatori il patentino alla patente prevedendo
le stesse decurtazioni in punti e le stesse sospensioni
3.prevedere che alla sospensione del patentino consegua anche quella
della patente di guida e viceversa.
* Comandante PM Gambettola (FC)