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Massime di giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Limiti di risarcimento - Massimale di legge per persona danneggiata - Riferimento alla sola vittima primaria - Esclusione - Conseguenze - Sentenza di condanna dell’impresa designata ultramassimale - Impugnazione - Onere di quest’ultima di allegare e provare il superamento del massimale per ogni danneggiato, ovvero del massimale catastrofale - Sussistenza

(Cass. Civ., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16455)

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per “persona danneggiata” non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la quale l’abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale.


Giovedì, 30 Dicembre 2010
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