(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 06.09.2010 il sig. Z. proponeva opposizione al verbale di contestazione n. P.M.22841 in data 04.05.2010 relativo all’accertamento di violazione al C.d.S. elevato dalla Polizia Municipale di T. alle ore 15,37 per presunta violazione dell’art. 158 comma 2 lett n) del D. Lgs 30/04/92 n° 285. Assumeva l’opponente, quale funzionario di P.G. che era stato costretto a lasciare in sosta vietata l’autovettura davanti ai “cassonetti dei rifiuti”, essendo impegnato nelle circostanze di cui al verbale impugnato in operazioni di P.G., allegando pertinente certificazione rilasciata dal proprio Comando. Fissata l’udienza di comparizione ai sensi del nuovo art. 204 bis del D. Lgs 30/04/92 n° 285, nessuno compariva per l’opponente, mentre compariva il funzionario del Comune opposto, che aveva puntualmente depositato in cancelleria la comparsa di costituzione e di risposta con la documentazione richiesta ex art. 23 L.689/81, non opponendosi all’accoglimento del ricorso, in base alla certificazione esibita. L’opposizione era decisa con lettura in udienza del dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ’opposizione è fondata e merita accoglimento. Si osserva anzitutto la difficoltosa applicazione della nuova formulazione dell’art. 204 bis D. Lgs 30/04/92 n° 285 entrato in vigore dal 13.08.2010. Il 3° comma di detta disposizione, tra l’altro, prevede che il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione siano notificati a cura della cancelleria, all’opponente o al suo procuratore, nonché al Prefetto, regione, province e comune, quando i proventi a mente dell’art. 208 sono a loro attribuiti. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della notifica trovasi nel territorio nazionale. Orbene, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato il 6.09.2010. Il decreto che ha fissato l’udienza di comparizione del 21.10.2010 è stato emesso il 16.09.2010. Il Comune opposto ha ricevuto la notifica del suddetto decreto il giorno 27.09.2010 ed ha depositato la propria comparsa di costituzione il giorno 11.10.2010 e cioè entro i dieci giorni prima dell’udienza per come disposto nello stesso decreto. L’Ufficiale Giudiziario ha certificato di aver trasmesso il plico, a mezzo del servizio postale, il giorno 11.10.2010, per cui è ignota la data di ricevimento da parte del destinatario opponente, che non è comparso all’udienza del 21.10.2010. A tal riguardo, è notorio il fatto che l’avviso di ricevimento postale per il suo rientro nell’Ufficio mittente, impiega molto tempo ( a volte anche un mese come verificatosi in altre procedure precedenti, ed in particolare in assenza del destinatario con la formazione della compiuta giacenza) . In mancanza della comparizione dell’opponente, dal punto di vista processuale, occorrerebbe spostare l’udienza, almeno fino al rientro dell’avviso di ricevimento, fissando un’altra udienza di comparizione con ulteriori incombenze di cancelleria ed ulteriori spese di notifica, dilatandosi così il previsto termine massimo di 30 giorni per la comparizione. Poiché il procedimento di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori è impostato su atti scritti, incongruente ed anacronistico rimane l’applicazione del 5° comma dell’art. 23 della legge n. 689/81 (Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione ), per cui non condivisibile è la sentenza della Corte di Cassazione del 24/12/2009 n. 27324, che seppure esattissima sotto l’aspetto formale, non appare tale sotto l’aspetto sostanziale. In detta sentenza è stabilito “ …che, allorquando rilevi la mancata comparizione dell’opponente, questa non sia giustificata e concorrano le altre condizioni, il giudice pu&ogr ave; emettere solo una pronuncia di convalida del provvedimento opposto, restandogli preclusa ogni possibilità di intervenire sulla sanzione comminata dall’amministrazione, giacché un simile intervento presuppone che il giudice abbia esaminato, nel merito, le ragioni della opposizione e le abbia, quanto meno con riferimento al trattamento sanzionatorio in concreto applicato, ritenute fondate. Né a tal fine può ritenersi sufficiente la mera delibazione che il Giudice compia in ordine alla sussistenza delle condizioni per la convalida in caso di mancata comparizione dell’opponente, trattandosi, appunto, di valutazioni che dal giudice vengono effettuate al solo scopo di verificare che dalla documentazione allegata dall’opponente non emerga la palese illegittimità del provvedimento sanzionatorio, né integra una decisione di merito, che abilita il giudice a rimodulare la sanzione applicabile, la valutazione che il giudice del merito deve fare allo rquando l’opponente non sia comparso e l’amministrazione non abbia provveduto, ex articolo 23, c. 2 della legge 689 del 1981, a depositare la documentazione in suo possesso, giacché in tal caso, per effetto della mancata produzione dei documenti da parte dell’amministrazione opposta, difetta la prova della legittimità del provvedimento opposto, il quale quindi non può essere convalidato.”( Cassazione Civile sez.II - Sentenza 24/12/2009 n. 27324). Per quanto sopra, stante la lettera del nuovo art. 204 bis, l’opposizione di che trattasi può essere decisa sulla base della documentazione agli atti e delle richieste scritte delle parti, procedendosi all’accoglimento del ricorso con compensazione di spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal sig. Z. G. e depositato il giorno 06.09.2010, avverso il verbale di accertamento n. PM22841 reg. 20853/2010 a carico dell’autovettura tg. BB…MT, così provvede: “ANNULLA il verbale n. PM 22841 del 04.05.2010 della P.M. del Comune di T. Spese di giudizio compensate.” (omissis)
da Polnews
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