T.A.R.
Veneto - Venezia
Sezione III
Sentenza 21 settembre 2010, n. 4880
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Magnabosco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26/6/1924 n. 1054.
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Motorizzazione Civile di Vicenza;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento del direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Vicenza n. 185/A, comunicato il 15 maggio 2010, concernente revisione di patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 bis del codice della strada;
b) e quanto all’atto di motivi aggiunti, del provvedimento del direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Vicenza rif. n. 185/A, adottato il 2 luglio 2010, concernente revisione di patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 bis del codice della strada;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 il dott. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori l’avv. Magnabosco per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Bonora, per la P.A. resistente;
avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
premesso che con il provvedimento sub a) è stata disposta una prima volta la revisione della patente di guida del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128 del d. lgs. n. 285 del 1992, in seguito alla perdita totale dei punti ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, cod. strad. e che, in seguito alla ordinanza cautelare di accoglimento pronunciata dalla sezione (n. 407/10) e motivata sull’assunto di una insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione, in data 2 luglio 2010, con il provvedimento sub b) ha disposto nuovamente la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis cod. strad. , e che con ricorso notificato il 28 luglio 2010 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti formulando un’unica, articolata censura, riguardante violazione di legge sotto svariati profili;
che per quanto riguarda l’impugnazione dell’atto sub a) il giudizio dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il provvedimento sub a) è stato sostituito e superato dall’atto sub b), mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto e il provvedimento sub b) dev’essere annullato;
che prima di esaminare il profilo di censura centrale formulato con l’atto di motivi aggiunti, con il quale il ricorrente espone di non avere mai ricevuto, dalla Motorizzazione, alcuna comunicazione relativa alla ulteriore decurtazione di punteggio (10 punti), e che l’ultima comunicazione di variazione di punteggio gli è stata fatta il 23 ottobre 2008, va sottolineato, in via preliminare e di rito, che se in tema di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell’art. 126 bis cod. strad. la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. , 9691/10, 20544/08 e 18270/07), la controversia sulla revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 126 bis cod. strad. ricade, secondo la giurisprudenza predominante del giudice amministrativo, alla quale questa sezione aderisce, in attesa che la Cassazione, a sezioni unite, si pronunci sulla questione, nella giurisdizione del giudice amministrativo ponendo, l’art. 126 -bis, comma 6 del codice della strada, in sostanza, una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida “ex lege” in base a ciò che prevede l’art. 128 dello stesso codice. Dunque, la controversia può restare devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
che, ancora in rito, e in relazione ai rilievi mossi dalla difesa erariale va aggiunto in primo luogo che la legittimazione passiva nella controversia odierna spetta alla pubblica autorità che ha adottato il provvedimento in epigrafe, vale a dire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per la motorizzazione –Ufficio provinciale di Vicenza), e che la circostanza che il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica abbia una finalità cautelativa e non sanzionatoria non impedisce, al provvedimento suddetto, di arrecare effetti pregiudizievoli al soggetto nei confronti del quale esso viene adottato (sulla lesività immediata e diretta del provvedimento “de quo” v. Tar Lombardia –Milano, III, sent. n. 5763/08, p. 2.2. e Tar Veneto, III, sent. n. 2857/10). La revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, cod. strad. , benché consegua alla perdita totale del punteggio, costituisce atto autonomo, separatamente impugnabile;
che, nel merito, il ricorso è chiaramente fondato e da accogliere, con riferimento al profilo di censura con cui si è rilevato che l’Amministrazione non ha comprovato che sia stata comunicata al ricorrente l’avvenuta ulteriore variazione del punteggio (dieci punti) disposta l’8 maggio 2010, risultando l’ultima comunicazione eseguita al ricorrente il 23 ottobre 2008. A questo proposito va rimarcato che le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse –v. art. 6 del d. m. 29 luglio 2003 (conf. , su fattispecie analoghe, Tar Abruzzo -Pescara, n. 695/10, Tar Lombardia –Milano, III, nn. 1593, 1372 e 330 del 2010 e, da ultimo,Tar Veneto, III, n. 2857/10);
che dunque, assorbito ogni altro profilo di censura non espressamente esaminato il ricorso per motivi aggiunti va accolto e il provvedimento in epigrafe indicato sub b) va annullato;
che spese e onorari di causa vanno compensati, concorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
-in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento sub b);
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/09/2010.
da Altalex
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