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Corte di Cassazione 03/01/2011

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale – Opposizione - Accertamento della responsabilità dell’opponente - Atti ulteriori rispetto al verbale di accertamento – Utilizzabilità. Assicurazione obbligatoria - Veicolo senza assicurazione - Assicurazione sospesa - Art. 193, comma 2, c.s. - Configurabilità

(Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2010, n. 8764)

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione previsto dalla l. n. 689 del 1981, il giudizio di responsabilità dell’opponente può basarsi anche su elementi probatori ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento, purché ritualmente acquisiti, come si ricava dalla lettura dell’art. 23, comma secondo, l. n. 689 cit., secondo cui l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto ha il dovere di depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento”. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione avverso un verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada, sulla scorta sia delle dichiarazioni rese dal trasgressore sia del riferimento alla posizione dei veicoli coinvolti in un sinistro, non risultanti dal verbale di accertamento ma da altra relazione di servizio, depositata dall’Amministrazione nel giudizio di opposizione).
In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 198 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati.

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Lunedì, 03 Gennaio 2011
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