Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici; ne deriva, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni). | |