A norma dell’art. 2, comma 7, del codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune - il quale proprietario competente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 11, del codice della strada, ad autorizzare l’apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l’apertura di accessi senza autorizzazione - non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila. |
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