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Notizie brevi 30/03/2011

Prorogato dal 19 gennaio al 31 marzo 2011 il termine della disposizione che prevede, all’art.17 della legge 120 del 29 luglio 2009, una prova pratica di guida per il conseguimento del Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

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Foto Coraggio – archivio Asaps

(Asaps) Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n.225, cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha introdotto anche un rinvio di un termine del Codice della strada, cioè quello che fissava al 19 gennaio 2011 la disposizione che prevede una prova pratica per il conseguimento del Certificato di idoneità (C.I.G.) per la guida del ciclomotore così come stabilito dall’art.17 della legge 120 del 29 luglio 2009. Tale termine è stato prorogato dal DL cosiddetto Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2011.
Ovviamente la modifica interessa principalmente le scuole guida e chi è autorizzato al rilascio del Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Pubblichiamo l’art.17 della legge 120 del 29 luglio 2010 (Asaps)

 

Art. 17.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

in materia di certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285

del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» e’ soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono

sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell’ambito

dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e’ svolta una lezione

teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai

fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli

aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la

prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea

attivita’ di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento

di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a

decorrere dal 19 gennaio 2011.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

modalita’ di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei

ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche’ della

relativa attivita’ di formazione, di cui al comma 11-bis

dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come

modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle

attivita’ previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mercoledì, 30 Marzo 2011
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