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Massime di giurisprudenza - Cartelli pubblicitari - Installazione non autorizzata - Interpretazione dell’art.23, c. 4, c. s. come norma di genere

(Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4683)

L’art. 23, comma 4, cod. strada nell’assoggettare ad autorizzazione “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse”, va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari” sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).

 

Mercoledì, 12 Gennaio 2011
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