Foto Blaco - archivio Asaps
(ASAPS), 13 gennaio 2011 - Con la sentenza 24375/10 la Corte di Cassazione ha stabilito che se la revisione del veicolo scade in concomitanza con uno o più giorni festivi l’autista beneficia della proroga di diritto al primo giorno lavorativo conseguente e la Polizia, in caso di infrazione al Codice della Strada, non può elevare immediatamente il verbale di sanzione. Alla base della decisione degli “ermellini” c’è il ricorso intentato da un automobilista sorpreso dalla Polstrada di Pordenone a circolare nella festività del 1° novembre, lunedì, con la revisione appena scaduta nella giornata precedente. Inizialmente l’uomo aveva proposto ricorso al giudice di pace ma senza successo, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che, siccome la scadenza cadeva di domenica e l’accertamento era stato effettuato nel giorno successivo festivo del 1° novembre, l’utente stradale non poteva ancora essere sanzionato. Anche in materia di Codice della Strada è quindi applicabile il principio generale per cui, se il giorno di scadenza dei termini è festivo la scadenza medesima slitta di diritto al primo giorno seguente lavorativo. Questa regola, specifica la sentenza, è valida per gli atti dei procedimenti civili e a norma dell’art. 1187 del codice civile, comma 3° ed è applicabile, salva l’esistenza di usi o regole diverse, anche per l’adempimento delle obbligazioni. Secondo il collegio giudicante, il principio ha trovato applicazione anche nel diritto del lavoro e costituisce “una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie. Si è data conferma di ciò laddove si è ritenuto che esso non sia applicabile ai termini computati a ritroso o per i termini dilatori. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell’art. 155 cpc, induce a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative”. In conclusione la mancata revisione poteva essere verbalizzata solo allo scattare della data del 3 novembre in quanto l’automobilista, fino alla mezzanotte del 2 novembre, poteva tranquillamente circolare nonostante la revisione fosse di fatto scaduta domenica 31 ottobre. (ASAPS)
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