Nel trasporto di derrate alimentari fresche non confezionate in regime di ATP, dopo l’abrogazione di alcune leggi sanitarie, e con l’introduzione della richiesta (DIA), la risposta da parte degli enti sanitari preposti è obbligatoria entro un termine prefissato? Inoltre quali sanzioni adottare se il conducente non ha al suo seguito documentazione idonea oppure mancante? Grazie email- Polignano a Mare (Ba) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che l’art. 3 del D. Lgs. n. 193/2007 ha abrogato l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, compreso il trasporto, sostituendola con la registrazione dell’attività che si consegue con la denuncia di inizio attività (D.I.A.). Durante il trasporto vanno osservate le prescrizioni di cui al Regolamento CE 852/2004, ma non vi sono obblighi specifici di conservare una copia della D.I.A, debitamente timbrata a prova dell’avvenuta registrazione, sul veicolo anche se alcune A.S.L. lo ritengono necessario.(ASAPS) |
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