ABSTRACT
Da che mondo è mondo, per quanto l’uomo abbia trovato luoghi
d’abituale dimora ed ivi abbia costruito il proprio futuro, dando
vita a comunità primordiali e quindi a veri Stati sovrani, resta
pur sempre evidente la sua peculiare caratteristica di pellegrino.Tale
caratteristica, viene meno nel momento in cui, evidentemente, si passa
dalla “società rurale” alla “società tecnologica”;
posto che è nella tecnologia, che l’uomo moderno, trova
rifugio. La tecnologia migliora la vita e, ciò che più
conta, la sua qualità. L’uomo tecnologico, non ha più
bisogno di spostarsi, per trovare luoghi sempre più idonei alle
sue esigenze: li costruisce lì, dove si trova. Il nomadismo originario,
quindi, si confonde, oggi, con la vacanza ludica o la ricerca scientifico-culturale,
se non, addirittura, con la nuova ed intraprendente crociata etico-religiosa,
anche combattuta nel nome del progresso e del dio tecnologico (tanto
da confondere il Dio della Pace, con il Deo della Guerra) e della “vera”
cultura (come se ve ne fosse solo una!): quella, appunto della società
tecnologica o civile. Peraltro, vi sono uomini che ancor oggi mantengono
la loro caratteristica primordiale; non tanto per la loro appartenenza
ad una particolare etnia, che vede nel nomadismo, un particolare stile
di vita: quest’ultima, una, tra le tante culture di questa nuova
epoca della storia, per quanto sempre irriconoscibile o confondibile
con altre.
Piuttosto, queste donne e questi uomini (disperati?), trovano nel nomadismo,
una via obbligatoria di sopravvivenza; una sorta di nuova diaspora,
mediante la quale i poveri (economicamente parlando, s’intende)
del mondo, corrono verso le terre (tecnologicamente) “fertili”
del pianeta, i nuovi paradisi dell’Eden. Così come il fiume
corre, verso il mare; così come, da che mondo è mondo,
è stato.
Ma questa è un’altra storia, che ciascuno di noi, con le
proprie convinzioni e la propria sensibilità, può valutare
in modo assai diverso e, talvolta, anche contrapposto: tanto da giungere
alla c.d. intolleranza.
Piuttosto, quello che come “operatori di strada” c’interessa
più da vicino, sono le conseguenze di questo nuovo nomadismo;
non è un caso, infatti, che i nuovi nomadi, facciano uso dei
mezzi tecnologici di questo tempo, per spostarsi lungo le strade e cioè,
i veicoli a motore. Certamente, già nel lontano 1949, terminata
dappoco la c.d. (forse, solo scaramanticamente) “ultima guerra”
e animati, forse per questo, da un nuovo bisogno di cosmopolismo, i
governanti del mondo, convennero a Ginevra, di stabilire delle regole
comuni, “nell’intento di facilitare la circolazione stradale
internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade mercé
l’adozione di regole uniformi di circolazione”.
Regole nell’ambito delle quali, il titolo abilitativo di guida,
trovava una giusta ed evidente collocazione.
Da qui, l’esigenza di trovare di nuovo un momento di confronto
e di lungimirante condivisione d’intenti, nelle convenzioni che
gli succedettero, quale quella di Vienna e, ancora, quella di Ginevra
del ’71 e del ’73, ratificata dal nostro Paese, con la legge
5 luglio 1995, n. 308. Ed è proprio sulla base di tali convenzioni
e di quello che oggi prevede il nuovo codice della strada, che ci apprestiamo
a presentare le nostre considerazioni e relativi supporti operativi.
1. LA CIRCOLAZIONE CON PATENTI
DI GUIDA RILASCIATE DA STATI ESTERI
L’art. 135 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è uno dei
pochi articoli che, dall’entrata in vigore del nuovo codice della
strada, non ha subito modificazioni, né, per quanto qui interessa,
pare essere stato oggetto di interventi transitori, così come
previsto dall’art. 236 st. cod.: quasi a confermare una scelta
di indirizzo politico, confermativo di quello preesistente e riconducibile
al T.U. n. 393 del ’59.
Vi si legge, testualmente, che “i conducenti muniti di patente
di guida o di premesso internazionale rilasciati da uno Stato estero
(= non comunitario, n.d.a.) possono guidare in Italia veicoli per i
quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché
non siano residenti in Italia da oltre un anno”(2). Dunque, requisiti
essenziali per poter condurre i veicoli a mezzo di patente di guida
o permesso internazionale conforme a modello stabilito in convenzioni
internazionali (così precisa, il capoverso dell’articolo
da poco citato) sono:
- l’appartenenza del veicolo condotto, alla categoria di veicoli,
per la quale è stata rilasciata la patente di guida originale;
- la validità della patente di guida, posto che il permesso internazionale
è da ritenere valido, in quanto, valida la patente di guida a
cui questo si riferisce;
- la residenza (=dimora abituale, che decorre dal momento in cui è
presentata l’istanza di iscrizione anagrafica) in Italia da non
oltre un anno.
Conseguendone che, la mancata conformità della patente di guida
o del permesso internazionale ai modelli stabiliti nelle convenzioni
internazionali (per tutte, quella ratificata con la l. 308/95 cit.),
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 68,25, da corrispondere immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore, nei termini previsti dall’art. 207, comma 1, del c.d.s.;
non da meno e a mezzo richiesta esplicita dell’agente accertatore,
l’obbligo di presentare il documento richiesto, nei termini previsti
dall’art. 180 u.c. st. cod. Vale la pena di ricordare, che l’eventuale
circolazione in Italia con patente estera scaduta (ex art. 136/VII c.d.s.),
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 137,55 e l’immediato ritiro della patente di guida, tanto
al cittadino U.E., come a quello extracomunitario. La medesima sanzione
- che in realtà è applicata nella misura prevista dall’art.
126, comma 7, del cod. strada - è altresì prevista quando
il (solo) cittadino straniero, residente in Italia da oltre un anno,
circola con patente straniera, in corso di validità. Con riferimento
alla medesima condizione di dimora abituale dello straniero o, per meglio
dire, anche del cittadino italiano che ha comunque conseguito la patente
all’estero, quando questa risulta scaduta nella validità
(ex art. 136/VI c.d.s.), si applicano le sanzioni amministrative previste
dall’art. 116, commi 13 e 18 del codice stradale ovvero, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.168,25 ad euro 8.676,15 e la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per
un periodo di tre mesi: in caso di reiterazione della violazione, si
applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Dunque,
sul piano formale, non emergono particolari difficoltà operative.
Le difficoltà, sorgono invece, quando, sul piano pratico, ci
accingiamo a controllare il documento di guida e ci domandiamo se lo
stesso sia da ritenere conforme a modelli stabiliti in convenzioni internazionali
e, non da meno, se ci si possa trovare dinanzi ad un “falso documentale”.
2. LA PATENTE CONFORME
ED IL PERMESSO INTERNAZIONALE
Per quanto altre ragioni etiche ci possono spingere a fornire valutazioni
diverse da quelle pratiche, qui rappresentate, il dato di fatto, è
che gli “alti” flussi migratori che interessano il nostro
Paese - come, del resto, gli altri Stati dell’Unione Europea, non
dediti, peraltro, al nostro facile autolesionismo ed allarmismo - comportano
una sempre più maggiore presenza di cittadini extracomunitari,
forniti di patenti di guida originali o di permessi internazionali di
guida.
Certamente, l’esperienza professionale dell’organo accertatore
è uno degli elementi indispensabili, per valutare la genuinità
del documento e la conformità di questo, a modelli internazionali.
Altrettanto utili, risultano i diversi siti che raccolgono numerosi
specimen di documenti di guida e gli uffici di falso documentale, dislocati
sul territorio nazionale(3).
Ma senz’altro, potrà essere utile considerare quanto di
seguito diremo, in ordine alle caratteristiche sostanziali delle patenti
di guida e dei permessi internazionali conformi.
2.1 La patente di guida
L’art. 41, paragrafo 2, lett. b) della Convenzione di Vienna, stabilisce,
in modo evidente, che le Parti contraenti “riconosceranno(4) ogni
patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6”
ovvero, le patenti di guida rilasciate dagli Stati aderenti alla Convenzione,
che avranno le seguenti caratteristiche comuni(5):
A. la patente deve presentarsi sotto forma di documento; B. la patente
è stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall’autorità
che la rilascia o che abilita a rilasciarla; tuttavia, essa reca in
francese il titolo “permis de conduire” accompagnato o no
dal titolo nelle altre lingue, nonché dal nome e/o dal simbolo
distintivo del Paese in cui la patente è stata rilasciata;
C. Le indicazioni apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri
latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera;
D. le seguenti indicazioni figurano sulla patente di guida o sono precedute
o seguite dai numeri(6) da 1 a 11:
1. Il cognome;
2. Il nome;
3. La data e il luogo di nascita;
4. Il domicilio(7);
5. L’autorità che rilascia la patente;
6. La data e il luogo di rilascio della patente;
7. La data di scadenza della validità della patente;
8. Il numero della patente;
9. La firma e/o il timbro dell’autorità che ha rilasciato
la patente;
10. La firma del titolare;
11. La o le categorie di veicoli e, eventualmente, le sottocategorie
per le quali la patente è valida, con l’indicazione della
data di rilascio della patente e delle scadenze della validità
per ciascuna categoria.
Sulla patente deve inoltre essere apposta la fotografia del titolare.
La legislazione nazionale decide le indicazioni supplementari che desidera
far figurare sulla patente di guida, nonché il formato e il tipo
di supporto di quest’ultima.
2.2 Il permesso internazionale
Sempre l’art. 41, paragrafo 2, lett. c) Conv., in alternativa alla
patente di guida conforme, di cui abbiamo precedentemente detto, riconosce
ogni patente internazionale conforme al modello di cui all’allegato
7 alla Convenzione medesima. Detta patente, appare come una sorta di
certificazione sostitutiva della patente originale e, nei termini previsti
dall’art. 41, paragrafo 6 Conv. ha una validità non superiore
a quella della corrispondente patente nazionale, il cui numero deve
figurare sulla patente internazionale. La patente internazionale, presenta
quindi le seguenti caratteristiche documentali:
A. libretto di formato A6, con copertina di colore grigio e pagine interne,
di colore bianco;
B. il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi
rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2; sono stampate nella lingua
nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia
la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate
conformi al modello 3 e sono stampate in francese. Le pagine interne
che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue, di cui
obbligatoriamente l’inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima
di tali due pagine.
C. le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente
saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese. D. le Parti
contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti
internazionali di guida il cui foglietto di copertina è stampato
in una lingua che non è né l’inglese, né lo
spagnolo, né il francese, né il russo comunicheranno al
Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni unite la
traduzione in tale lingua del testo del modello n. 3 sottoindicato.
3. PRIME CONCLUSIONI
Per il momento, riteniamo di avere fornito tutte le informazioni necessarie
per individuare e riconoscere - almeno sul piano formale - le patenti
di guida conformi e le patenti internazionali, che permettono la conduzione
di veicoli sul territorio nazionale da parte dei cittadini stranieri,
non comunitari. Anche per le implicazioni pratico-operative (falso documentale
e applicazione di sanzioni e misure) che lo stesso comporta, rimandiamo
la definitiva conclusione dell’argomento ad altra occasione, nella
quale, tra l’altro, tratteremo della validità delle traduzioni
ufficiali della patente di guida nazionale.
* Ufficiale della Polizia Municipale
del comune di Forte dei Marmi (LU)