In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. d), del D.L.vo n. 507 del 1993 riguarda le sole occupazioni occasionali determinate dalla stessa sosta dei veicoli per il carico e scarico delle merci, e cioè quelle utilizzate per rifornire gli esercizi commerciali delle merci necessarie allo svolgimento della loro attività, e non può, quindi, essere applicata alle aree utilizzate stabilmente dai distributori di carburante per il rifornimento delle autovetture, perché in tal caso l’occupazione non può essere considerata occasionale, ma funzionalmente permanente, per consentire l’avvicendamento degli autoveicoli che effettuano soste tendenzialmente continue, anche se di durata limitata.
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