Le macchine agricole devono essere equipaggiate con il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione? Se non obbligatorio possono montarlo lo stesso? Grazie, saluti.
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(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che l’articolo 266 del Regolamento di esecuzione del codice della Strada prescrive che: - le macchine agricole semoventi (eccezionali o con attrezzature portate o semiportate) debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione che deve essere montato sul veicolo ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l’alto, su un arco di 360° (sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°); - il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile (il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione) -il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Al di fuori dei predetti casi il dispositivo di illuminazione supplementare a luce gialla orancione non deve essere utilizzato. (ASAPS)
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