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TRASPORTO MERCI 03/01/2006

IL TRASPORTO DI OVINI E CAPRINI IN TERRITORIO “UE”

IL TRASPORTO DI OVINI E CAPRINI IN TERRITORIO “UE”
di Franco Medri*

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 193 a seguito della "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini" ha definito le condizioni di polizia sanitaria agli scambi di ovini e di caprini.

La verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria è deputata, prima di tutto, ai servizi veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti che provvederanno ad effettuare una serie di operazioni al fine di spedire ovini e caprini ad altri Stati membri, ovvero i predetti animali:

     

  • devono essere identificati e registrati;

     

  • devono essere sottoposti ad una ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il loro carico e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;

     

  • non devono provenire da una azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di una azienda oggetto di divieto per motivi sanitari (tale divieto permane dopo la macellazione o l’eliminazione dell’ultimo animale infetto per un periodo variabile a secondo della malattia riscontrata es. giorni 42 per la brucellosi);

     

  • non devono provenire da una azienda o non devono essere stati in contatto con animali di una azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;

     

  • non devono restare fuori dell’azienda di origine per più di 7 giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario;

     

  • dopo avere lasciato l’azienda d’origine devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro (dopo la partenza dall’azienda d’origine e prima dell’arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti e nel caso di ovini e caprini da macello è consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto);

     

  • gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono essere macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall’arrivo.

 

PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTATORE

L’articolo 5 del Decreto Legislativo 532/1992 identifica la figura del trasportatore di animali vivi elencando una serie di prescrizioni a cui lo stesso deve ottemperare; così pure il comma 1 dell’articolo 14 della predetta normativa dispone che questa figura professionale deve utilizzare mezzi di trasporto:

     

  1. costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;

     

  2. puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali (opportuno sarà disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l’immagazzinamento dello strame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono state svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario).

Si precisa che per ogni veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve tenere e conservare per almeno 3 anni un registro contenente le seguenti informazioni:

     

  • luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;

     

  • luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;

     

  • specie e numero degli animali trasportati;

     

  • data e luogo delle operazioni di disinfezione;

     

  • dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.

Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall’azienda o dal centro di raccolta d’origine e l’arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore; inoltre deve preventivamente assumere per iscritto l’impegno, nei confronti della ASL presso la quale è registrato di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla prescrizioni dettate dal D. Lgs. 193/2005 ed in particolare alle disposizioni concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali, oltre al fatto di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze professionali necessarie.

 

IL CERTIFICATO SANITARIO

Il trasporto di ovini e caprini è subordinato all’accompagnamento, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un apposito certificato sanitario conforme alla presente normativa.

Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio (i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile) ed è provvisto di un numero di serie.

Esso viene rilasciato il giorno dell’esame sanitario ed è tradotto in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione, inoltre ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario.

Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario per una partita di animali (ovini e caprini) possono essere effettuati nell’azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante (a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal D. Lgs. 193/2005).

Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua tutti i controlli necessari sugli animali e i controlli di animali vivi, in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati, si effettuano secondo le norme degli scambi intracomunitari.

MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI
(Applicazione Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 193)

 

VIOLAZIONE

NORME

OBLAZIONE

COMPETENZA

Trasportatore che non ottempera alla tenuta del prescritto registro.

(Il trasportatore deve tenere e conservare per almeno 3 anni un registro contenente le seguenti informazioni:

  • luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
  • luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
  • specie e numero degli animali trasportati;
  • data e luogo delle operazioni di disinfezione;
  • dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14/2° D. Lgs. 193/2005

Art. 19/1° D. Lgs. 193/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro 2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sindaco competente
per territorio

Trasportatore di ovini o caprini che durante il trasporto non impedisce il contato con altri animali di qualifica inferiore

Art. 14/3° D. Lgs. 193/2005

Art. 19/2° D. Lgs. 193/2005

 

euro 12.000,00


Sindaco competente
per territorio

Trasportatore che omette di assumere per iscritto nei confronti dell’ASL l’impegno di ottemperare a determinate prescrizioni

(Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l’impegno, nei confronti della ASL presso la quale è registrato di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla prescrizioni dettate dal D. Lgs. 193/2005 ed in particolare alle disposizioni concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali, oltre al fatto di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze professionali necessarie)

 

 

 

 

 

 

Art. 14/4° D. Lgs. 193/2005

Art. 19/1° D. Lgs. 193/2005

 

 

 

 

 

 

euro 2.000,00

 

 

 

 

 

 

Sindaco competente
per territorio

Trasportare ovini o caprini senza il prescritto certificato sanitario.

(Il trasporto di ovini e caprini è subordinato all’accompagnamento, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un apposito certificato sanitario conforme alla presente normativa.
Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio (i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile) ed è provvisto di un numero di serie.
Esso viene rilasciato il giorno dell’esame sanitario ed è tradotto in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione, inoltre ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario).

 

 

 

 

 

 

Art. 14/3° D. Lgs. 193/2005

Art. 19/2° D. Lgs. 193/2005

 

 

 

 

 

 

euro 12.000,00

 

 

 

 

 

 

Sindaco competente
per territorio

* Ispettore Superiore SUPS
della Polizia Stradale


di Franco Medri

Martedì, 03 Gennaio 2006
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