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Sicurstrada 03/02/2010

Il quesito del giorno - Quale violazione si realizza nel caso di conducente privo di documentazione attestante il rapporto di dipendenza con la ditta proprietaria del veicolo adibito a trasporto in conto proprio?

Gentile redazione ASAPS, volevo sapere se allorquando si proceda al controllo di un autocarro con licenza in conto proprio, e l’autista non è in grado di esibire documentazione attestante il rapporto di lavoro, e salvo si accerti nell’immediatezza che si tratti di un autista non assunto regolarmente e quindi applicando direttamente l’art.46 della legge 298/74, si possa procedere nelle stesse modalità come per il trasporto in conto terzi, e indicate anche nel manuale dell’autotrasporto. Oppure si deve indirizzare diretta segnalazione all’Ispettorato del lavoro competente, il quale in base al riscontro comunicherà il tutto al Comando procedente per la successiva violazione del cit

(ASAPS) Alla luce di quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il D.M. 22 maggio 1998 n. 212 ha prescritto per il conducente di un autoveicolo destinato al trasporto di cose per conto terzi che:
durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc. – l’operatore si dovrà attenere alle varie casistiche previste dalla deliberazione n.16/98 che specifica in tema di determinazione della documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di autotrasportatore in conto terzi, al fine di dimostrare il corretto rapporto di lavoro tra conducente ed impresa);
qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito;
trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l’albo autotrasportatori  in cui è iscritta per le sanzioni disciplinari del caso.
Invece, il veicolo che effettua un trasporto di merci in conto proprio (con peso complessivo superiore a kg 6.000) munito di apposita licenza, con un conducente non autorizzato in quanto i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti come prescrive l’articolo 31, lettera a) della Legge 298/74 (per le imprese a conduzione familiare è ammessa la guida ai componenti del nucleo familiare stesso) sarà oggetto della violazione di cui all’articolo 46 della legge 298/74. (ASAPS)

Mercoledì, 03 Febbraio 2010
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