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Giurisprudenza di merito - Assicurativo, indennizzo diretto, fondo vittime della strada, liquidazione amministrativa

(G.d.P di Pozzuoli, ord. dep. 12 gennaio 2010 - (44))

"Nel caso in cui nel corso del giudizio instaurato ex art. 149 del D.Lvo 209/05 l’impresa di assicurazione del danneggiato venga posta in liquidazione amministrativa, il giudizio prosegue nei confronti del Commissario Liquidatore e dell’Impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del Decreto di liquidazione coatta, giusta comma 2 dell’art. 289 del CdA."

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MANDAMENTO DI POZZUOLI (NA)

Sezione Civile

R.G.N.5487/09

Il Giudice di Pace Avv. Italo BRUNO, nella causa promossa da TIZIO nei confronti della S.p.A. PROGRESS, nonché del COMMISSARIO LIQUIDATORE della S.p.A. PROGRESS e della S.p.A. GENERALI-FGVS;
letti gli atti di causa e le eccezioni sollevate dalla S.p.A. GENERALI-FGVS;
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 13/12/10;
visto gli art. 149, 283 e 289 del D.L.vo 209/05;

CONSIDERATO
che, la procedura del risarcimento diretto si fonda sulla collaborazione tra due sole Imprese assicuratrici: l’impresa “gestionaria” che risarcisce concretamente il danno, e l’impresa “debitrice”, ovvero l’assicuratore del responsabile, nell’interesse del quale la prima effettua il pagamento.

RITENUTO
- che, nel caso in cui nel corso del giudizio l’impresa di assicurazione del danneggiato venga posta in liquidazione amministrativa, il giudizio prosegue nei confronti del Commissario Liquidatore e dell’Impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del Decreto di liquidazione coatta, giusta comma 2 dell’art. 289 del CdA.
- Che, secondo la dizione dell’art. 149 CdA il risarcimento diretto trova applicazione in tutti i casi in cui il contratto di assicurazione stipulato sia efficace nei confronti dei terzi.
- che, pertanto, sia che sia posta in liquidazione coatta l’impresa di assicurazione del danneggiato, sia che sia posta in liquidazione coatta l’impresa di assicurazione del danneggiante, il contratto di assicurazione stipulato con l’impresa in “bonis” prosegue con il Commissario Liquidatore il quale, può essere chiamato in giudizio, in uno all’Impresa designata, per “gestire concretamente il danno.
- che, In tal caso, l’indennizzo diretto si applicherà in modo “ibrido e non integrale”:

a) nel caso sia posta in liquidazione l’impresa di assicurazione del danneggiante, il danneggiato potrà sempre rivolgere la richiesta risarcitoria al proprio assicuratore; quest’ultimo, una volta effettuata la liquidazione, non avrà più “titolo” per richiedere il rimborso alla Compagnia di debitrice-decaduta, ex art. 7 della CARD, dallo stato di “impresa partecipante” e dovrà, invece, agire “in regresso” nei confronti del Fondo, così come previsto dal comma 5 dell’art. 283 del CdA;

b) nel caso sia posta in liquidazione la Compagnia di assicurazione del danneggiato, sarà direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada, debitamente citata in uno al Commissario Liquidatore, a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi obbligo di assicurazione, così come previsto dal comma 1, lettera c) dell’art. 283 CdA;


PRECISATO
- che, il processo dev’essere riassunto nel termine di tre mesi dall’interruzione, giusta art. 305 cpc, così come novellato dalla L.28/6/09 n.69, in vigore dal 4/7/09 e, deve proseguire nei confronti del Commissario Liquidatore e dell’Impresa designata decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, giusta comma 2 dell’art. 289 CdA.

RINVIA

In prosieguo di prova all’udienza del ...

Pozzuoli, 12 gennaio 2010

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)



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Venerdì, 21 Gennaio 2011
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