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Scheda regole Minicar
I quadricicli (minicar): possono essere immatricolati come motoveicoli o ciclomotori La direttiva comunitaria e il decreto ministeriale suddividono i ciclomotori ed i motocicli in
sette differenti categorie: L1 – ciclomotori a 2 ruote; L2 – ciclomotori a 3 ruote; L3 – motoveicoli a 2 ruote (motocicli); L4 – motoveicoli a 3 ruote non simmetriche (motocarrozzette o sidecar); L5 – motoveicoli a 3 ruote simmetriche (tricicli); L6 – ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri); L7 – motoveicoli a 4 ruote (quadricicli diversi o non leggeri).
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Patente richiesta: categoria A1 (se immatricolati come motoveicoli) – certificato di idoneità (se immatricolati come ciclomotori. Dal 31 marzo 2011 sarà prevista la prova pratica di guida per ottenerlo)
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Assicurazione: obbligatoria
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Trasporto di persone: se motoveicolo consentito – se ciclomotore consentito solo se il trasporto del passeggero è previsto sul certificato di circolazione (si precisa però che il conducente deve essere maggiorenne, in quanto il minorenne deve circolare da solo con il quadriciclo)
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Obbligo del casco durante la circolazione: sono esentati dall’obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa à vedi art. 171, comma 1-bis, lettera a), C.d.S.
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I quadricicli classificati come motoveicoli: devono osservare le prescrizioni riportate nell’art. 175, comma 2, lettera b) del Codice della Strada che prevede il divieto di circolazione in autostrada se “di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg”. |
Per quanto riguarda l’utilizzo delle cinture di sicurezza: Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (ciclomotori a 4 ruote - quadricicli leggeri), dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. |
Revisione: obbligatoria secondo le istruzioni fornite dal calendario annuale del Ministero Trasporti |
Obbligo dei dispositivi di illuminazione: I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.
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