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Corte di Cassazione 22/07/2010

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Infradiciottenne – Persona tenuta alla sorveglianza – Violazione al codice della strada punita con sanzione pecuniaria – Responsabilità diretta e personale – Sussistenza – Raggiungimento della maggiore età da parte di soggetto agente – Conseguenze – Subentro nella responsabilità per l’illecito amministrativo – Esclusione

(Cass. Civ., sez. II, 23 ottobre 2009, n. 22550)

In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 689 del 1981, richiamato espressamente dall’art. 194 c.s., per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per “culpa in vigilando” presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest’ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un soggetto che aveva commesso un’infrazione al codice della strada da minorenne, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione ritualmente opposta dal genitore, destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria.

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Giovedì, 22 Luglio 2010
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