E’ immune dai vizi la sentenza del Giudice di merito quando essa spiega che l’intervallo intercorrente fra l’accensione del giallo al rosso deve ritenersi sufficiente, tenuto conto che lo stesso era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 cod. strada) e dell’assenza di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito. Va altresì considerato che l’esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un’intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata. In proposito, occorre ricordare che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. 20173/2004). (Massima redazionale)
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