(omissis) Svolgimento del processo G. M. M. propose tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi dell’art. 204 bis Dlgs. 30.4.1992. n. 285 (Nuovo Codice della Strada), in relazione all’art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, in opposizione avverso un processo verbale di contestazione di un illecito stradale notificatogli il 20.4.2004 dalla locale Polizia Municipale (relativo alla violazione di cui agli artt. 41, co. 11 e 146 cit. Dlgs. per inosservanza dell’obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa). L’opponente, tra l’altro e segnatamente, dedusse, in via incidentale, l’illegittimità per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, con il verbale comminatagli ai sensi dell’art. 126 bis citato codice, in qualità di proprietario dell’autoveicolo, con il quale sarebbe stata commessa l’infrazione, per l’ipotesi di mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore. L’opposizione, cui aveva resistito il comune di Roma, costituendosi con proprio funzionario, venne respinta, con compensazione totale delle spese, dal giudice adito con sentenza del 16.2.2005, depositata il 1.3.2005, sulla testuale motivazione che “le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi di valutazione atti ad inficiare l’opposto verbale, atteso l’art. 334 del Reg. Es. C.d.S. e la mancata indicazione delle generalità del conducente al momento della commessa violazione”. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, non resistito dall’amministrazione intimata, che è stato assegnato a queste Sezioni Unite. Motivi della decisione Nell’unico motivo di ricorso vengono dedotte “violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto con riferimento all’art. 126 bis, comma 2, cod. strada: violazione dell’art. 3 Cost. secondo la sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.), essenzialmente censurandosi la mancata considerazione della citata sentenza del Giudice delle Leggi, che aveva risolto, con effetto sostanzialmente abrogativo della sanzione accessoria, nel senso prospettato dall’opponente, la questione incidentale proposta. Va innanzitutto premesso che la possibile questione di giurisdizione dell’AGO, implicata dai particolar motivi del mezzo d’impugnazione, diretto avverso la conferma di un provvedimento sanzionatorio diverso dalla sanzione pecuniaria, in considerazione della quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, è stata già positivamente risolta con sentenza di questo consenso n. 20544 del 29.7.2008, affermandosi il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodomici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti: mentre l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccandosi l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada”. Sulla scorta del suesposto principio, che va confermato e che ben si attaglia al caso di specie, in cui la principale doglianza dell’opponente, l’unica ribadita nella presente sede, attiene all’applicabilità della sanzione accessoria suddetta, affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi in cui l’impugnativa ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 l. 689/81 attenga alla comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell’illecito notificato al proprietario, che il giudice di merito ha ritenuto legittima, agevole risulta l’accoglimento del ricorso. Il Giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24, 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già v incolante (ex artt. 136 co. I Cost. e 30 co. 3 L. 87/53) a guida di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 co. 8 C.d.S. Tale decisione aveva comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, casata senza rinvio, nella parte in cu ha espressamente confermato l’irrogabilità della decurtazione del punteggio e per l’effetto, non essendo necessari altri accertamenti di merito, questa Corte provvede direttamente ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c., all’accoglimento dell’opposizione, dichiarando l’opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio. Giusti motivi, infine, considerati l’esito solo parzialmente favorevole dell’opposizione (che per quanto attiene alla pur confermata sanzione pecuniaria, non ha formato oggetto di ricorso), l’evidente errore del giudicante, verosimilmente non a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione, e la mancata resistenza in questa sede dell’amministrazione intimata, comportano la dichiarazione di totale compensazione delle spese dell’intero processo, sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità.
P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della decurtazione del punteggio della patente di guida e, pronunziando nel merito, in parziale accoglimento dell’opposizione, annulla il verbale opposto, nella parte relativa alla suddetta sanzione. Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo. (omissis)
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