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Articoli 14/02/2011

I quadricicli e le cinture di sicurezza

Alla luce della Legge 120/2010 con qualche svista…
di Luca Tassoni*



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei ciclomotori e dei motoveicoli è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella direttiva europea 2002/24/CE del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e nel relativo decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento nella normativa italiana.
La direttiva comunitaria e il decreto ministeriale suddividono i ciclomotori ed i motoveicoli in sette differenti categorie:
L1e – ciclomotori a 2 ruote;
L2e – ciclomotori a 3 ruote;
L3e – motoveicoli a 2 ruote (motocicli);
L4e – motoveicoli a 3 ruote non simmetriche (motocarrozzette o sidecar);
L5e – motoveicoli a 3 ruote simmetriche (tricicli);
L6e – ciclomotori a 4 ruote (quadricicli “leggeri”);
L7e – motoveicoli a 4 ruote (quadricicli “diversi” o “non leggeri”).

Confrontando le sette categorie previste dalla normativa comunitaria con le disposizioni contenute nel codice della strada, appare evidente come queste ultime risultino disapplicate dalla normativa europea e dal relativo decreto di recepimento: l’attuale formulazione dell’articolo 47 del codice della strada, ad esempio, prevede soltanto la classificazione da L1 a L5, senza contemplare, pertanto, i quadricicli.

Anche l’articolo 52 del codice della strada, a proposito dei ciclomotori, si riferisce a veicoli a due o tre ruote, senza prevedere la possibilità di una omologazione di ciclomotori con quattro ruote; così come l’articolo 53, relativo ai motoveicoli, contempla i quadricicli soltanto qualora destinati al trasporto di cose, senza prevedere la possibilità di immatricolare motoveicoli a quattro ruote anche per il trasporto di persone.

A parte le notevoli differenze tra le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e quelle del codice della strada italiano, queste ultime comunque disapplicate dalle prime, nel presente approfondimento si tenterà di affrontare un aspetto particolare della normativa relativa ai tricicli (ciclomotori o motoveicoli a tre ruote) e ai quadricicli (ciclomotori o motoveicoli a quattro ruote): l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

In merito alle cinture di sicurezza, infatti, l’installazione e la presenza di queste ultime è prevista quali dispositivi obbligatori nei tricicli e nei quadricicli muniti di carrozzeria chiusa, ai sensi della direttiva comunitaria 97/24/CE.

Nella due seguenti figure, ad esempio, è rappresentato un ciclomotore a quattro ruote (quindi un quadriciclo leggero di cui alla categoria L6e) munito delle cinture di sicurezza per entrambi i sedili:

31130

Nelle due seguenti figure, invece, è rappresentato un motoveicolo a tre ruote (quindi un triciclo con ruote simmetriche di cui alla categoria L5e), munito di cinture di sicurezza per i due sedili anteriori ed i due sedili posteriori:

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Nelle due seguenti figure, infine, è rappresentato un motoveicolo a quattro ruote (quindi un quadriciclo non leggero di cui alla categoria L7e) munito delle cinture di sicurezza per entrambi i sedili:

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Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo delle cinture, a prescindere dall’obbligatorietà della presenza ed installazione dei dispositivi anche nei ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, occorre attenersi alla formulazione letterale dell’articolo 172 del codice della strada, secondo il quale, anche in seguito alla modificazione, anzi completa sostituzione, apportata dal decreto legislativo n. 150 del 2006, e prima delle ulteriori e recenti modificazioni del comma 1 da parte della legge n. 120 del 2010, l’utilizzo delle cinture di sicurezza era obbligatorio soltanto per il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli classificati nelle categorie internazionali M od N (cioè gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose), pertanto con la completa esclusione dei ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote, in quanto classificati nella categoria L.

Con l’articolo 28 della legge n. 120 del 2010, il comma 1 dell’articolo 172 è stato modificato prevedendo l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza anche per «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002».

Tuttavia, occorre evidenziare come il riferimento alla sola categoria L6e, oltre al richiamo della sola lettera a) del 3° paragrafo dell’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, rende obbligatorio, nel quadro normativo italiano, l’uso delle cinture di sicurezza soltanto per i quadricicli leggeri, escludendo però le altre tipologie di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote per le quali è prevista l’installazione dei dispositivi di ritenuta, cioè i ciclomotori a tre ruote (categoria L2e), i motoveicoli a tre ruote (“tricicli” di cui alla categoria L5e) e soprattutto i motoveicoli a quattro ruote (i quadricicli “non leggeri” di cui alla categoria L7e).

La scelta (ma si spera, piuttosto, la “svista” del Legislatore del 2010), risulta ancora più inspiegabile qualora si consideri che i motoveicoli a tre ruote e i quadricicli non leggeri sono naturalmente muniti di una potenza e/o cilindrata superiori ai quadricicli leggeri e possono pertanto sviluppare una velocità altrettanto superiore ai 45 km/h previsti per i veicoli a quattro ruote classificati fra i ciclomotori.

* Ispettore Capo Polizia Municipale di Bologna

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Lunedì, 14 Febbraio 2011
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