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Giurisprudenza di merito - Annullamento della sentenza del giudice di pace in materia di sosta a pagamento

(Tribunale di Taranto, sentenza del 15 luglio 2010, n. 1675)

 

(omissis)

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello iscritta sotto il n.4661/08 R.G. avente ad oggetto
" opposizione a sanzione amministrativa ", riservata per la decisione nell’udienza del 13.4.10
tra
COMUNE DI TARANTO
(rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena C. come da mandato a margine dell’atto di citazione, giusta determina -dirigenziale n.241 del 2.7,08) Appellante
e
C. S.
(rappresentato e difeso dall’avv. Michele C., come da mandato a margine, del ricorso oppositivo)
Appellato
Conclusioni delle parti: precisate come da verbale d’udienza del 13.4.10 e quindi da intendersi richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 2462/08 pubblicata il 15.5.08, ha accolto il ricorso oppositivo di C.S., annullando il verbale di contestazione n.W67390 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Taranto, che i1 24.2.07 ha accertato la violazione dell’art.7 co. l lett f) del C.d.S. da parte del C., sanzionandolo con Euro 47,00. Il Comune di Taranto ha interposto appello avverso la sentenza, eccependo il difetto di giurisdizione del g.o, e, nel merito, la carenza motivazionale della pronuncia, viziata da un’errata valutazione degli elementi in fatto e diritto.
L’avv. C. ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione e, gradatamente, l’infondatezza dei motivi d’appello.

I) Le eccezioni preliminari sono infondate.
Dalle risultanze processuali si evince la tempestività del gravame.
Sul punto, va osservata che a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale (n. 477/02; 28/04; 97/04; 132/04; 154/05) ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, la notifica dell’atto si perfeziona nei confronti del notificante non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
In applicazione della regola generale, riferibile ad ogni tipo di notificazione, deve dunque ritenersi che la consegna, dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, ove tempestiva, evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio (ex multis, Cass.07/10837; Cass.07/10693; Cass. 07/6360; Cass. 04/20334), fermo restando, che il consolidamento di tale effetto anticipato, per il notificante dipende dal perfezionamento, del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
Nella specie, risulta ex actis che la sentenza. di prime cure è stata ritualmente notificata il 9.6.08 all’Amministrazione, che ha proposto appello con l’atto di citazione ricevuto dal destinatario l’11.7.08.
L’Ente civico ha però dimostrato mediante idonea certificazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario (in termini, cfr. Cass. 04/12782), che la consegna dell’atto d’appello è avvenuta anteriormente a quella di effettuazione della notifica (precisamente il 9.7.08), allorquando il termine decadenziale per impugnare non era spirato.
L’appellante ha dunque rispettato il disposto normativo (art.325 cpc).
Sotto, altro profilo, va ribaditala potestas iudicandi dell’adito giudice ordinario.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative la giurisdizione spetta al g.o., il quale può incidentalmente sindacare, ai fini della loro disapplicazione, la legittimità degli atti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (ex multis Cass.S/U 07/116).
L’esercizio incidenter del controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo rinviene, dunque, dalla regola generale posta dall’art. 5 della legge 2248/1865 all E.
Nella specie, il C., pur non contestando la sosta su area tariffata, afferma il diritto a non subire la sanzione pecuniaria per via dell’inosservanza da parte della P.A. delle prescrizioni di cui all’art.7 co.8 del C.d.S., che impongono la creazione (anche) di parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze di quelli a pagamento.
Ecco che il punto nodale della vicenda è proprio 1’accertamento - incidentale – della legittimità della delibera giuntale n. 252/00, che il Comune ha allegato a riprova del pieno ed incondizionato diritto di predisporre, anche nell’area interessata dalla contestata violazione, il parcheggio a pagamento e, quindi, di sanzionare l’utente che é incorso nella relativa infrazione, parcheggiando il veicolo senza esporre il tagliando di pagamento.
II. Ciò posto, l’assunto dell’Amministrazione appellante è fondato.
I1 richiamato art. 7 consente all’ente comunale di destinare a parcheggio aree sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma. da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, e della sosta, anche senza custodia del veicolo, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti; in deroga, prevede la possibilità di istituire parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione delle aree di libera sosta solamente nell’area pedonale e nella ZTL, nella zona omogenea A ex art. 2 del D.M. 2.04.1444 e “ in altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuale c delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico " (comma 8).
I1 Comune di Taranto ha agito nel rispetto delle prescrizioni normative, visto che la delibera di giunta del 20.9.00 ha provveduto ad individuare e delimitare nell’area locale urbana le zone "di particolare rilevanza urbanistica" che " per obiettive condizioni di traffico e di sosta rispondono ai requisiti previsti" per la sosta tariffata.
Il provvedimento comunale - integrativo della norma la cui violazione viene contestata - appare formalmente legittimo.
Dall’esame dell’atto deliberativo si desume agevolmente il suo oggetto, limitata alla perimetrazion¬e delle "aree di rilevanza urbanistica" che presentano esigenze e condizioni particolari di traffico (a riprova, v. l’allegata planimetria, parte integrante del provvedimento), nonché 1’iter logico e le ragioni che hanno condotto alla sua adozione, basate sui dati tecnici offerti dal piano generale del traffico urbano (poi definitivamente approvato dall’Amministrazione).
Si evince, dunque, che la giunta ha assunto il provvedimento sulla scorta di un’istruttoria ben precisa, i cui dati salienti sono richiamati nel corpo dell’atto amministrativo, in modo da integrarne una valida motivazione, anche per relationem.
Del resto, il corretto operato della P.A. e la legittimità dell’iter decisionale trovano riscontro nell’ulteriore documentazione resa disponibile dall’appellante, da, cui si evince che il p.u.t. comunale è lo strumento tecnico che, previa "zonizzazione" del territorio, ha permesso di elaborare piani d’intervento strutturale diversificati per aree ben individuate, con priorità su quelle., come il centro urbano - congestionate dal traffico e, dunque, interessate dai parcheggi a pagamento, ritenuti utili e necessari per regolamentare la circolazione e la sosta.
L’acclarata legittimità del provvedimento comunale esclude allora 1’esistenza dell’obbligo di dotare la via Anfiteatro o le zone limitrofe del centro cittadino di aree a parcheggio libero e, di riflesso, legittima l’odierna pretesa sanzionatoria della civica Amministrazione.
Va dunque riformata la sentenza di prime cure, il cui decisum - come puntualmente osservato dall’appellante - non focalizza l’attenzione sull’oggetto specifico della delibera giuntale (ritenuta- a torto - estremamente generica nella tipizzazione delle aree escluse dagli obblighi ex art.7 co 8 del C.d.S.), che rende peraltro inconferenti i rilievi critici svolti dal G.d.P. sulla riconducibilità delle aree predette alla zona omogenea A) ex art.2 D.M. n. 1444/68 (valutazioni che, in parte, sconfinano nel merito delle scelte discrezionali riservate all’Amministrazione).
Il C, parte soccombente, è tenuto a rifondere al Comune le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da separato dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Taranto, così definitivamente provvede:
- in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta l’opposizione proposta da C. S.avverso il verbale di contestazione W67390 elevatogli dalla Polizia Municipale di Taranto;
- condanna il C. al pagamento in favore, del Comune di Taranto delle competenze di primo grado, liquidate in Euro 370,00 (Euro 120,00 per diritti; Euro 250,00 per onorario), e del presente gravame, liquidate, in Euro 847,00 (Euro 212,00 per diritti; Euro 635,00 per onorario) oltre accessori come per legge.
(omissis)

da Polnews

 

Lunedì, 31 Gennaio 2011
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