Gli “ausiliari del traffico”, a norma dell’art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall’art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all’accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada).
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