(omissis)
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 5 marzo 2007 il Tribunale di Piacenza condannava tizio alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 172,00 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), concesse le attenuanti generiche, in relazione alla violazione dell’articolo 186 del codice della strada per avere guidato una auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso del 0,87/0,92 g/l). Con sentenza del 1 luglio 2008 la Corte di Appello di Brescia confermava al pronuncia di condanna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge, in quanto la corte di appello non aveva tenuto conto che, essendo stato l’etilometro omologato il 10 novembre 1999, e non risultando verifiche ai sensi dell’articolo 379 del regolamento del codice della strada i risultati non potevano essere attendibili, soprattutto tenuto conto che di poco era stata superata la soglia che collocava la violazione nell’articolo 186, lett. b). Immotivatamente la Corte aveva negato un supplemento istruttorio in relazione all’accertamento della funzionalità del etilometro e alla acquisizione del libretto metrologico. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l’articolo 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 495/1992, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite (Cass. sez. IV, 14 maggio 2008). Nel caso di specie poi, l’attendibilità degli esiti dell’esame sono stati confermati dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali hanno attestato che il tizio al momento del controllo manifestava pesantezza di movimenti, linguaggio sconnesso e che il suo alito emanava un forte odore vinoso. Tali circostanze, se da un lato avvalorano la correttezza e logicità della decisione del giudice di merito, dall’altro escludono la fondatezza della censura di mancata assunzione di una prova decisiva, tenuto peraltro conto che la stessa difesa, all’atto della presentazione delle richieste istruttorie del 20 febbraio 2007, non aveva avanzato alcuna istanza di controllo di funzionalità dell’etilometro, formulando la richiesta solo in sede di conclusioni all’udienza del 5 marzo 2007. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma …a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di omissis
(omissis)
da Polnews
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