(omissis)
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza pubblicata in data 28 dicembre 2005 il Giudice di pace di Taormina - pronunciando, nel contraddittorio con il Comune di Taormina, sulle opposizioni avverso cartelle di pagamento per violazioni del codice della strada promosse da xx - ha accolto il ricorso contro la cartella esattoriale, per l’importo di € 105,00, relativa al verbale di contravvenzione n. 00000, elevato dal Comando di Polizia municipale di Taormina, sul rilievo che lo stesso Giudice di pace, con sentenza n. 282 del 2002, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa in sede di rigetto dell’impugnazione di detto verbale; mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella esattoriale, per l’importo di Euro 215,67, concernente il verbale di contravvenzione n. 0000, elevato dai medesimi vigili urbani, giacchè detto verbale "è st ato rifiutato alla notifica, e quindi doveva essere opposto entro sessanta giorni da quella"; che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la xx ha proposto ricorso, con atto notificato il 18-22 gennaio 2007 tanto al Comune di Taormina quanto al Prefetto di Messina, sulla base di due motivi; che gli intimati non hanno resistito con controricorso. Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti della Prefettura di Messina: sia perchè detto ente non è stato parte del giudizio di merito, sia perchè, in materia di sanzioni amministrative, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e relativa ad un verbale di accertamento di violazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, appartiene al Comune, non al Prefetto (Cass., Sez. III, 3 agosto 2000, n. 10200; Cass., Sez. I, 11 agosto 2006, n. 18160); che, ancora in via preliminare, non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero - formulata in sede di conclusioni scritte quando il ricorso era stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 cpc - di rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddite torio nei confronti del concessionario; che, infatti, non essendo oggetto di controversia vizi formali della cartella esattoriale impugnata ed essendo in discussione esclusivamente la pretesa azionata nei confronti della xx da parte del Comune, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al predetto Comune, essendo lo stesso il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre l’ente esattore, emittente la cartella esattoriale, è un mero destinatario del pagamento, ossia, con riferimento allo schema di cui all’articolo 1188 comma 1 del codice civile, il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento; che, passando al merito del ricorso, con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cpc nonchè del principio del ne bis in idem sostanziale, lamentandosi che il Giudice di pace sia andato ultra petita, "pronunciandosi (senza, tuttavia, averne il potere, essendo stato previamente incardinato altro giudizio avente il medesimo oggetto), in ordine alla legittimità del verbale di contestazione n. 00000, così ignorando integralmente il fatto che tale competenza spettava ... al Prefetto della Provincia di Messina", innanzi al quale detto verbale era stato opposto in data 19 ottobre 1998, senza che la xx abbia mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla definizione di tale opposizione, che era stata, in tal modo, accolta, non avendo il Prefetto adottato alcuna ordinanza-ingiunzione nei termini prescritti dal cod ice della strada; che il motivo è infondato; che il vizio di ultra, ed extra, petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 6 giugno 2002, n. 8218; Cass. 10 marzo 2004, n. 4924); che nella specie tale vizio non ricorre, avendo la sentenza impugnata giudicato sul fondamento della domanda, proposta dall’interessata, di annullamento della cartella esattoriale di cui al verbale n. 0000; che neppure sussiste il rischio - paventato dalla ricorrente - di "inammissibile duplicazione di decisione passibile di dare origine ad un contrasto di giudicati": sia perchè, in limine, la decisione del Prefetto sul ricorso amministrativo avverso il verbale non è suscettibile di configurasi come giudicato, essendo questo riferibile esclusivamente alle pronunce di organi giurisdizionali; sia perchè il Giudice di pace ha escluso che l’opposizione della xx avverso il verbale in questione sia stata tacitamente accolta dal Prefetto, avendo rilevato che il ricorso in via amministrativa era stato proposto tardivamente, trascorsi i sessanta giorni decorrenti dal rifiuto, da parte della destinataria, della raccomandata contenente il verbale di contestazione; che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli articoli 201 e 203 del codice della strada) la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza impugnata, il verbale non sarebbe mai stato rifiutato dalla xx, la quale non lo avrebbe mai ricevuto (essendo stato questo notificato ad un indirizzo errato), risiedendo l’interessata ormai da anni in altra città, sicchè da tale supposto rifiuto non poteva decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso in via amministrativa; che anche questo motivo è infondato; che il Giudice di pace ha rilevato che, essendo stata la notifica del verbale di contestazione rifiutata dall’interessata, il termine per proporre il ricorso in via amministrativa al prefetto decorreva da tale data; che la statuizione del primo giudice è esente dalle censure che con il motivo vengono articolate; che, per un verso, il rifiuto del destinatario della notifica del verbale di contravvenzione del codice della strada di ricevere la raccomandata che lo contiene è equipollente alla notifica fatta a mani proprie, sicchè da tale data decorre il termine di sessanta giorni per proporre ricorso in via amministrativa; che, per l’altro verso, l’indicazione da parte dell’agente postale, nella busta concernente il verbale, del rifiuto del destinatario - xx - di ricevere la relativa raccomandata è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, sicchè non sono pertinenti le deduzioni circa l’errore di indirizzo al quale la raccomandata sarebbe stata recapitata ed il fatto che l’interessata già da anni aveva trasferito altrove la propria residenza; che, pertanto, il ricorso contro il Comune di Taormina deve essere rigettato; che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Prefettura di Messina e rigetta il ricorso nei confronti del Comune di Taormina. (omissis)
da Polnews
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