(omissis)
Svolgimento del processo
La …….. s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n 17057 depositata in data 18 aprile 2005 con la quale il Giudice di Pace di Roma, aveva respinto l’opposizione da essa proposta avverso due determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse dal Comune di Roma in data 12 dicembre 2003 relative al verbale di accertamento riguardante la violazione dell’art. 28 del regolamento comunale relativo alla affissioni pubbliche. Secondo il G.d.P. l’opposizione era infondata, non ravvisandosi alcuna tardività da parte della P.A. nell’emissione delle determinazioni dirigenziali, che erano motivate per relationem al verbale di accertamento ed agli altri atti del procedimento, nè l’opponente aveva provato di aver chiesto l’audizione al Comune, mentre l’impianto pubblicitario non era munito delle previste autorizzazione anche se compreso nella procedura di riordino. Il ricorso per cassazione si fonda sulla base di 5 motivi; l’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione della legge n. 689 del 1981 e della legge n. 241 del 1990, il vizio di motivazione; nonchè la tardività da parte della P.A. nell’emissione delle determinazioni dirigenziali impugnate. Si censura la sentenza laddove ha affermato che le prescrizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 non si applicano nella fattispecie e deduce che secondo i criteri dettati dalla predetta legge ogni tipo di procedimento deve essere concluso nel il termine massimo ivi previsto. La doglianza è infondata, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui ...."il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall’art. 3, comma 6-bis, del decreto legge n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve" (Cass. n. 8763 del 13/04/2010; Sez. U, n. 9591 del 27/04/2006; n. 9585 del 26/04/2006; n. 10452 del 08/05/2006; n. 9644 del 23/04/2007; n. 9859 dei 24/04/2007; n. 17625 del 10/08/2007; n. 9841 del 24/04/2010). Con il secondo motivo denunzia la ricorrente il difetto e contraddittorietà di motivazione e la violazione norme di diritto (che non precisa). Deduce l’erroneità della sentenza ove il giudicante afferma che i provvedimenti opposti erano forniti di sufficiente motivazione assolta per relationem mediante il richiamo al verbale di accertamento di violazione. In realtà tale principio non può condividersi quando, come nel caso di specie, il contravventore aveva proposto ricorso amministrativo avverso i singoli verbali mediante presentazione di scritti difensivi e documenti ed aveva chiesto l’audizione personale, per cui il Comune non poteva emettere ordinanze di conferma facendo riferimento soltanto al verbale di accertamento, "poichè in tal caso le allegazioni fornite dal privato devono essere esaminate e confutate nella motivazione dell’ordinanza- ingiunzione, che pertanto non può limitarsi a richiamare il contenuto del verbale". La doglianza è infondata. La S.C. ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative per violazioni dei codice della strada , è legittima l’ordinanza- ingiunzione di pagamento motivata "per relationem", mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purchè conoscibili dall’interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice (Cass. n. 20882 de 27/10/2005). Nella fattispecie è peraltro pacifico che il provvedimento impugnato era motivato per relationem ed era dunque come tale legittimo, a nulla rilevando l’avvenuta presentazione di scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689 del 1981. Va precisato in proposito che nel giudizio in parola, "il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autono mo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all’omessa valutazione, da parte dell’Autorità intimante, delle deduzioni difensive dell’incolpato" (Cass. n. 4302 del 27/02/2006). Con il terzo motivo del ricorso, l’esponente denunzia il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Deduce l’erroneità della sentenza nella parte ove riporta che la ricorrente non aveva provato di avere richiesto l’audizione al Comune. Il motivo è infondato (questione di fatto su cui si è pronunciato il giudicante) ed è privo di autosufficienza dal momento che non precisa quando e come e in quale circostanza aveva chiesto di essere sentita dalla P.A.. In proposito, va osservato che con una recente decisione, le SU. hanno stabilito "..che In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’articolo 204 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Cass. Sez. U, n. 1786 del 28/01/2010). Con il quarto motivo del ricorso, l’esponente denunzia il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981. Si sostiene che il G.d.P. non aveva tenuto conto che il Comune non aveva depositato gli atti relativi alla violazione contestata. Anche tale doglianza non ha pregio (il giudice invero ha dato atto nella sentenza dell’avvenuto deposito dei documenti da parte della P.A.), nè risulta essere stata precedentemente proposta. Peraltro la ricorrente non ha precisato la rilevanza che tale asserita omissione della P.A. può avere avuto sulla decisione del giudici. Con il quinto motivo, infine, l’esponente denunzia il difetto di motivazione, in quanto a suo avviso, il giudice non ha tenuto conto della circostanza che gli impianti erano stati regolarmente autorizzati e sottoposti a procedura di riordino. Anche tale motivo è infondato e privo di autosufficienza non avendo la ricorrente indicato gli estremi delle autorizzazioni relative agli impianti in questione, che assume invece di avere ottenute, come peraltro già sottolineato dal giudicante. Conclusivamente, stante l’infondatezza dei motivi, il ricorso va rigettato: nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. (omissis)
da Polnews
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