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Il regolamento CEE definisce con il termine apparecchio di controllo
il cronotachigrafo che unitamente ai fogli di registrazione (dischi)
deve riportare un marchio di omologazione della comunità europea.
- Solamente un installatore autorizzato può montare ed effettuare
le necessarie riparazioni di un apparecchio di controllo e di tutto
l’impianto ad esso collegato.
- Qualora si verifichi un guasto o il cronotachigrafo abbia un funzionamento
difettoso, il proprietario del veicolo deve farlo riparare il più
rapidamente possibile dal personale autorizzato e se il guasto o il
disfunzionamento ha origine durante il tragitto del veicolo che deve
ancora protrarsi per più di una settimana, l’onere della riparazione
compete al conducente lungo il percorso.
Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso del cronotachigrafo,
il conducente deve riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi,
nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall’apparecchio,
sulla parte posteriore del foglio di registrazione, oppure su un altro
foglio di registrazione separato da accludere al foglio di registrazione
principale.
- I fogli di registrazione vanno utilizzati dal momento in cui il conducente
prende in consegna il veicolo e devono essere sostituiti massimo dopo
24 ore o quando il conducente riprende servizio (dipende dai casi).
- Il conducente, quando prende in consegna il veicolo, deve indicare
sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa del
veicolo, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima di intraprendere
il viaggio di trasporto (si precisa che al termine del viaggio dovrà
successivamente chiudere il chilometraggio finale facendo la differenza
complessiva), il luogo dove si trova in quel momento.
- Il conducente, dopo aver introdotto il foglio di registrazione nel
cronotachigrafo, deve azionare i dispositivi di commutazione a secondo
della registrazione da effettuare in base ai tempi di guida, alle interruzioni
ed ai periodi di riposo, ovvero ai tempi di disponibilità.
- Si precisa che il foglio di registrazione è legato al conducente
e non al veicolo, così nel caso che il veicolo sia cambiato,
il conducente deve portare con sé il proprio foglio di registrazione
e deve conservare a bordo del veicolo che prende in consegna tutti i
fogli della settimana in corso e l’ultimo foglio della settimana precedente
o dell’ultima settimana in cui ha lavorato.
- Qualora il cambio del veicolo venga effettuato nel corso dell’utilizzazione
di un foglio di registrazione, il conducente deve riportare nella parte
posteriore del medesimo, la targa del nuovo veicolo preso in consegna,
la lettura dei chilometri di chiusura del veicolo che lascia e la lettura
dei chilometri di inizio del veicolo che prende in consegna, nonché
l’ora del cambio del veicolo.
- Il conducente non deve utilizzare fogli di registrazione sporchi o
deteriorati, così in caso di deterioramento di un foglio di registrazione
in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che va
successivamente allegato a quello sostituito.
- L’impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in
modo sistematico per almeno un anno dalla loro utilizzazione e a richiesta
degli agenti incaricati al controllo dovranno gli stessi essere esibiti.
- L’impresa è sempre tenuta a fornire al conducente un numero
di fogli di registrazione sufficiente per effettuare i viaggi di trasporto
programmati.
TOLLERANZE MASSIME PREVISTE PER IL CRONOTACHIGRAFO
Velocità: 6 Km/h (+ -) rispetto alla velocità reale
Distanza: 4% (+ -) della distanza reale
Tempi: 2 minuti al giorno, oppure 20 minuti ogni sette giorni
DISPOSIZIONI DI UTILIZZAZIONE
(Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985)
Riferimenti di cui all’articolo 14 (Reg CEE 3821/85)
Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente
di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale
di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di
sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato
al controllo.
Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello
omologati atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo
del veicolo.
L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per
un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia
una copia ai conducenti che ne facciano richiesta.
I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati
del controllo
Riferimenti di cui all’articolo 15 (Reg CEE 3821/85)
I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati.
I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal caso.
Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i
conducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva
utilizzato per sostituirlo.
I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno
in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il
veicolo.
Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo
di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente.
Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo
più lungo di quello per il quale era destinato. (24 ore).
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in
grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso,
i gruppi di tempi sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione
automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento
del foglio.
OSSERVAZIONI: Mancato inserimento del foglio di registrazione
Articolo 179 Codice della Strada
1. Conducente: questa ipotesi ricorre quando il conducente non è
in grado di esibire il foglio di registrazione, ovvero quando esibisce
un foglio di registrazione dal quale si evinca la sua permanenza per
più di 24 ore nell’apparecchio cronotachigrafo.
Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento CEE 3821/85 la sostituzione
del foglio di registrazione deve avvenire dopo 24 ore, o prima, a partire
dal momento in cui il veicolo resta nella disponibilità del conducente.
Perciò, se il foglio di registrazione permane oltre il termine
perentorio di sostituzione nell’apparecchio cronotachigrafo, con sovrapposizione
dei tracciati, legittima l’operatore di Polizia Stradale a contestare
direttamente al conducente del veicolo l’articolo 179 del Codice della
Strada.
Alcune perplessità nascono se la sovrapposizione dei tracciati,
soprattutto se riferita ai tempi di guida ed alla velocità, nonostante
tutto sia chiaramente identificabile per contestare eventuali violazioni
comportamentali (esempio se la sovrapposizione del tracciato è
di 24 ore, ovvero il foglio di registrazione è rimasto per 48
ore nell’apparecchio cronotachigrafo, ma si riescono a determinare correttamente
i tempi di guida, le sospensioni ed i riposi, nonché la velocità
tenuta dal conducente del veicolo, si ritiene opportuno contestare la
violazione di cui all’articolo 19 L.727/78).
2. Titolare di licenza/autorizzazione: successivamente l’infrazione
contestata al conducente del veicolo non è contestabile al titolare
della licenza/autorizzazione se dal controllo effettuato su strada risulta
agli operatori che il conducente era dotato di un numero sufficiente
di fogli di registrazione; pertanto la violazione di cui all’articolo
179 del Codice della Strada è a carico solo del conducente del
veicolo.
Violazioni articolo 179 Codice della strada
* Circolazione con cronotachigrafo mancante o non omologato
Per il conducente Euro 687,55 - Punti 10 patente di guida
Sanzioni accessorie.: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.
* Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora
siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione,
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà
presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del
funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso per (MESI 1)
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario
della carta di circolazione.
Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico
Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
• Circolazione con cronotachigrafo non funzionante; ovvero con
omessa registrazione manuale dei tempi; oppure circolava oltre i termini
prescritti per la sua riparazione.
Patente di guida Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni
a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.
Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora siano
accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione,
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà
presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del
funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso per (MESI 1).
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario
della carta di circolazione.Il verbale di contestazione deve essere
inviato all’Ufficio Metrico Provinciale per le necessarie verifiche
del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio
cronotachigrafo.
• Circolazione con cronotachigrafo manomesso.
Per il conducente: Euro 687,55 - Punti 10 patente di guida.
Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi. Per
il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.
Sospensione titolo abilitativoal trasporto per un anno qualora siano
accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione,
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà
presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del
funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso per (MESI 1).
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario
della carta di circolazione.
Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico
Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
VIOLAZIONI IN APPLICAZIONE LEGGE 727/78
L’articolo 19 della legge 727/78 punisce tutte le violazioni che
concorrono al Regolamento CEE 3821/85 per il quale l’articolo 179 non
prevede espressamente alcuna sanzione, ovvero lo identifichiamo come
norma residuale di una legge complementare.
La contestazione dell’articolo 19 L.727/78 riguarda la violazione
di cui:
- inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato ( se
la tipologia del foglio di registrazione inserito è atta ad alterare
le indicazioni del cronotachigrafo si contesta l’articolo 179).
- omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di
registrazione (nome e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..).
- utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile
o sporco
- irregolarità nella corrispondenza dell’ora effettiva con quella
di registrazione (esempio per ora legale o per distacco alimentazione
a seguito di riparazione in officina).
- impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana
in corso e dell’ultimo giorno di guida della settimana precedente che
ha lavorato
- il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purchè
la sovrapposizione dei tracciata sia chiaramente identificabile.
- la violazione di cui al predetto articolo 19 L.727/78 si contesta
anche al datore di lavoro del conducente del veicolo quando non conserva
i fogli di registrazione per almeno 1 anno.
- Per il conducente la sanzione è di Euro 40,95
PRECISAZIONE: A volte capita che, durante il controllo del foglio di
registrazione inserito nel cronotachigrafo per verificare la velocità
del veicolo, i relativi tempi di guida e di riposo, nonché
l’esatta compilazione del medesimo foglio, lo stesso stia fuori dall’apparecchio
per diversi minuti ed alcuni autisti hanno contestato problematiche
in fase di un successivo controllo dal quale si evinceva che il tracciato
inferiore era interrotto/spezzato, come se il conducente avesse circolato
con l’apparecchio aperto al fine di eludere la registrazione.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti per l’utente è consigliabile,
per l’operatore, siglare nella parte posteriore del foglio di registrazione
il controllo effettuato.
Schema del verbale di acquisizione del foglio di registrazione
Intestazione Ufficio/Comando
OGGETTO:-VERBALE DI ACQUISIZIONE del foglio di registrazione
del cronotachigrafo installato sul veicolo__________________targato__________________condotto
da __________________nato a__________________
il giorno__________________residente a__________________
in via __________________nr.__________________ai sensi dell’articolo
14 comma 2ƒ del Regolamento CEE 3821/85.
L’anno__________________addì__________________del mese di__________________alle
ore__________________in località__________________Comune di__________________Provincia
di__________________, noi sottoscritti__________________
diamo atto di procedere all’ ACQUISIZIONE del
foglio di registrazione inserito nell’apparecchio
cronotachigrafo installato nel veicolo di cui all’oggetto
in seguito alla violazione di cui all’articolo__________________.Di
quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto
dagli accertatori e dal conducente del veicolo e del quale viene rilasciata
copia al medesimo.
IL CONDUCENTE GLI ACCERTATORI
__________________ __________________
* Ispettore Capo
Polizia Stradale
Lugo di Romagna (RA)