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Articoli 15/04/2004

TABELLA RIASSUNTIVA CRONOTACHIGRAFO

Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985 Sanzioni - articolo 179 Codice della Strada e Legge 727/78

TABELLA RIASSUNTIVA CRONOTACHIGRAFO
Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985
Sanzioni - articolo 179 Codice della Strada e Legge 727/78

di Franco Medri *

- Il regolamento CEE definisce con il termine apparecchio di controllo il cronotachigrafo che unitamente ai fogli di registrazione (dischi) deve riportare un marchio di omologazione della comunità europea.

- Solamente un installatore autorizzato può montare ed effettuare le necessarie riparazioni di un apparecchio di controllo e di tutto l’impianto ad esso collegato.

- Qualora si verifichi un guasto o il cronotachigrafo abbia un funzionamento difettoso, il proprietario del veicolo deve farlo riparare il più rapidamente possibile dal personale autorizzato e se il guasto o il disfunzionamento ha origine durante il tragitto del veicolo che deve ancora protrarsi per più di una settimana, l’onere della riparazione compete al conducente lungo il percorso.
Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso del cronotachigrafo, il conducente deve riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall’apparecchio, sulla parte posteriore del foglio di registrazione, oppure su un altro foglio di registrazione separato da accludere al foglio di registrazione principale.

- I fogli di registrazione vanno utilizzati dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e devono essere sostituiti massimo dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio (dipende dai casi).

- Il conducente, quando prende in consegna il veicolo, deve indicare sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa del veicolo, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima di intraprendere il viaggio di trasporto (si precisa che al termine del viaggio dovrà successivamente chiudere il chilometraggio finale facendo la differenza complessiva), il luogo dove si trova in quel momento.

- Il conducente, dopo aver introdotto il foglio di registrazione nel cronotachigrafo, deve azionare i dispositivi di commutazione a secondo della registrazione da effettuare in base ai tempi di guida, alle interruzioni ed ai periodi di riposo, ovvero ai tempi di disponibilità.

- Si precisa che il foglio di registrazione è legato al conducente e non al veicolo, così nel caso che il veicolo sia cambiato, il conducente deve portare con sé il proprio foglio di registrazione e deve conservare a bordo del veicolo che prende in consegna tutti i fogli della settimana in corso e l’ultimo foglio della settimana precedente o dell’ultima settimana in cui ha lavorato.

- Qualora il cambio del veicolo venga effettuato nel corso dell’utilizzazione di un foglio di registrazione, il conducente deve riportare nella parte posteriore del medesimo, la targa del nuovo veicolo preso in consegna, la lettura dei chilometri di chiusura del veicolo che lascia e la lettura dei chilometri di inizio del veicolo che prende in consegna, nonché l’ora del cambio del veicolo.

- Il conducente non deve utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati, così in caso di deterioramento di un foglio di registrazione in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che va successivamente allegato a quello sostituito.

- L’impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno dalla loro utilizzazione e a richiesta degli agenti incaricati al controllo dovranno gli stessi essere esibiti.

- L’impresa è sempre tenuta a fornire al conducente un numero di fogli di registrazione sufficiente per effettuare i viaggi di trasporto programmati.

TOLLERANZE MASSIME PREVISTE PER IL CRONOTACHIGRAFO
Velocità: 6 Km/h (+ -) rispetto alla velocità reale
Distanza: 4% (+ -) della distanza reale
Tempi: 2 minuti al giorno, oppure 20 minuti ogni sette giorni


DISPOSIZIONI DI UTILIZZAZIONE
(Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985)
Riferimenti di cui all’articolo 14 (Reg CEE 3821/85)

Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato al controllo.
Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del veicolo.
L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti che ne facciano richiesta.
I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo

Riferimenti di cui all’articolo 15 (Reg CEE 3821/85)
I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati.
I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal caso.
Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.
I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo.
Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. (24 ore).
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio.
OSSERVAZIONI: Mancato inserimento del foglio di registrazione

Articolo 179 Codice della Strada
1. Conducente: questa ipotesi ricorre quando il conducente non è in grado di esibire il foglio di registrazione, ovvero quando esibisce un foglio di registrazione dal quale si evinca la sua permanenza per più di 24 ore nell’apparecchio cronotachigrafo.
Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento CEE 3821/85 la sostituzione del foglio di registrazione deve avvenire dopo 24 ore, o prima, a partire dal momento in cui il veicolo resta nella disponibilità del conducente. Perciò, se il foglio di registrazione permane oltre il termine perentorio di sostituzione nell’apparecchio cronotachigrafo, con sovrapposizione dei tracciati, legittima l’operatore di Polizia Stradale a contestare direttamente al conducente del veicolo l’articolo 179 del Codice della Strada.
Alcune perplessità nascono se la sovrapposizione dei tracciati, soprattutto se riferita ai tempi di guida ed alla velocità, nonostante tutto sia chiaramente identificabile per contestare eventuali violazioni comportamentali (esempio se la sovrapposizione del tracciato è di 24 ore, ovvero il foglio di registrazione è rimasto per 48 ore nell’apparecchio cronotachigrafo, ma si riescono a determinare correttamente i tempi di guida, le sospensioni ed i riposi, nonché la velocità tenuta dal conducente del veicolo, si ritiene opportuno contestare la violazione di cui all’articolo 19 L.727/78).

2. Titolare di licenza/autorizzazione: successivamente l’infrazione contestata al conducente del veicolo non è contestabile al titolare della licenza/autorizzazione se dal controllo effettuato su strada risulta agli operatori che il conducente era dotato di un numero sufficiente di fogli di registrazione; pertanto la violazione di cui all’articolo 179 del Codice della Strada è a carico solo del conducente del veicolo.

Violazioni articolo 179 Codice della strada
* Circolazione con cronotachigrafo mancante o non omologato
Per il conducente Euro 687,55 - Punti 10 patente di guida
Sanzioni accessorie.: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.

* Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso per (MESI 1)
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.
Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

• Circolazione con cronotachigrafo non funzionante; ovvero con omessa registrazione manuale dei tempi; oppure circolava oltre i termini prescritti per la sua riparazione.
Patente di guida Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.
Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso per (MESI 1).
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

• Circolazione con cronotachigrafo manomesso.
Per il conducente: Euro 687,55 - Punti 10 patente di guida. 
Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi. Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 687,55.
Sospensione titolo abilitativoal trasporto per un anno qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del funzionamento del cronotachigrafo.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso per (MESI 1).
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.
Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

VIOLAZIONI IN APPLICAZIONE LEGGE 727/78
L’articolo 19 della legge 727/78 punisce tutte le violazioni che concorrono al Regolamento CEE 3821/85 per il quale l’articolo 179 non prevede espressamente alcuna sanzione, ovvero lo identifichiamo come norma residuale di una legge complementare.
La contestazione dell’articolo 19 L.727/78 riguarda la violazione di cui:
- inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato ( se la tipologia del foglio di registrazione inserito è atta ad alterare le indicazioni del cronotachigrafo si contesta l’articolo 179).

- omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di registrazione (nome e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..).

- utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile o sporco

- irregolarità nella corrispondenza dell’ora effettiva con quella di registrazione (esempio per ora legale o per distacco alimentazione a seguito di riparazione in officina).

- impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno di guida della settimana precedente che ha lavorato

- il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purchè la sovrapposizione dei tracciata sia chiaramente identificabile.

- la violazione di cui al predetto articolo 19 L.727/78 si contesta anche al datore di lavoro del conducente del veicolo quando non conserva i fogli di registrazione per almeno 1 anno.

- Per il conducente la sanzione è di Euro 40,95

PRECISAZIONE: A volte capita che, durante il controllo del foglio di registrazione inserito nel cronotachigrafo per verificare la velocità del veicolo, i relativi tempi di guida e di riposo, nonché l’esatta compilazione del medesimo foglio, lo stesso stia fuori dall’apparecchio per diversi minuti ed alcuni autisti hanno contestato problematiche in fase di un successivo controllo dal quale si evinceva che il tracciato inferiore era interrotto/spezzato, come se il conducente avesse circolato con l’apparecchio aperto al fine di eludere la registrazione.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti per l’utente è consigliabile, per l’operatore, siglare nella parte posteriore del foglio di registrazione il controllo effettuato.
Schema del verbale di acquisizione del foglio di registrazione
Intestazione Ufficio/Comando

OGGETTO:-VERBALE DI ACQUISIZIONE del foglio di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo__________________targato__________________condotto
da __________________nato a__________________
il giorno__________________residente a__________________
in via __________________nr.__________________ai sensi dell’articolo 14 comma 2ƒ del Regolamento CEE 3821/85.
L’anno__________________addì__________________del mese di__________________alle ore__________________in località__________________Comune di__________________Provincia di__________________, noi sottoscritti__________________
diamo atto di procedere all’ ACQUISIZIONE del foglio di registrazione inserito nell’apparecchio cronotachigrafo installato nel veicolo di cui all’oggetto in seguito alla violazione di cui all’articolo__________________.Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli accertatori e dal conducente del veicolo e del quale viene rilasciata copia al medesimo.
IL CONDUCENTE GLI ACCERTATORI
__________________ __________________
* Ispettore Capo
Polizia Stradale
Lugo di Romagna (RA)


di Franco Medri

da il n. 111 de Il Centauro Notiziario
Giovedì, 15 Aprile 2004
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