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Corte di Cassazione 23/07/2010

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Verbale di contestazione - Efficacia di titolo esecutivo - Condizioni e limiti - Iscrizione a ruolo del relativo importo nonostante tempestivo ricorso al prefetto - Conseguenza...

(Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2009, n. 22397)


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Verbale di contestazione - Efficacia di titolo esecutivo - Condizioni e limiti - Iscrizione a ruolo del relativo importo nonostante tempestivo ricorso al prefetto - Conseguenza - Opposizione alla cartella esattoriale - Ammissibilità - Termini - Dalla notificazione della cartella esattoriale- Fattispecie - In tema dl violazione del codice della strada

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Contestazioni non inerenti alla regolarità formale della cartella - Legittimazione passiva - Ente
cui
appartiene l’organo autorizzato a contestare la violazione - Spettanza - Fattispecie in tema dl violazione del codice della strada

Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell’immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell’art. 201 c.s., acquista l’efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l’interessato può propone avverso la cartella esattoriale l’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella. (Cass. Civ., sez. II, 22 ottobre 2009, n. 22397) [RIV-1004P320] Artt. 204 – 204-bis – 205

L’opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il recupero della sanzione irrogata per violazioni al codice della strada, quando non investa la regolarità formale del titolo - come accade nel caso in cui la cartella sia stata emessa nonostante fosse stato tempestivamente proposta opposizione al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento - va proposta nei confronti dell’ente cui appartiene l’organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata. (Cass. Civ., sez. II, 22 ottobre 2009, n. 22397)
[RIV-1004P320] Artt. 204 – 204-bis – 205

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Venerdì, 23 Luglio 2010
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