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Giurisprudenza di merito - Parziale idoneità alla guida da parte della Commissione medica locale - legittimità - elementi oggettivi - titolare della patente esente da malattie alcolcorrelate e da dipendenze

(Tribunale Amministrativo Regionale Roma, sez.III, del 14 ottobre 2010 n. 32817)

(omissis)


SENTENZA
sul ricorso n. 3868/00, proposto dal sig. Roberto ***, rappresentato e difeso dagli avv. ti Paolo Bianco e Armando Montarsolo presso il cui studio in Roma, via .... , è elettivamente domiciliato,
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, per l’annullamento del decreto emesso il 13 dicembre 1999, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore per un anno, reso dalla Commissione medica locale di Grosseto il 25 marzo 1999.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2000 e depositato il successivo 8 marzo il sig. Roberto *** impugna il decreto emesso il 13 dicembre 1999 e ricevuto il successivo 27 dicembre, con il quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso il giudizio di non idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore per un anno, reso dalla Commissione medica locale di Grosseto il 25 marzo 1999.
Espone, in fatto, che in data 8 gennaio 1999 l’Ufficio provinciale di Grosseto della Motorizzazione Civile, con atto n. 2/99, a seguito di segnalazione del Prefetto di Grosseto ha disposto la revisione della patente di guida ritenendo opportuno verificare in capo allo stesso i requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente. Ciò in quanto, a seguito di controllo alcoolemico da parte della Polizia stradale di Grosseto, è stato ritenuto in stato di ebbrezza.
A seguito degli esami effettuati da parte del Servizio Tossicodipendenze della U. S. L. (SERT) è risultato esente da malattie fisiche o psichiche tali da pregiudicare la sicurezza della guida. Ciò nonostante la Commissione Medica Locale di Grosseto lo ha dichiarato temporaneamente non idoneo per abuso di alcol. Ha impugnato in via gerarchica tale parere ma il ricorso è stato rigettato con decreto n. 7772 del 13 dicembre 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
a) Violazione di legge – Art. 119, comma 5, D. L. vo n. 285 del 1992.
In violazione dell’art. 119, comma 5, del Codice della strada il ricorso gerarchico è stato reso senza aver prima sentito la Commissione Medica Centrale.
b) Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 320 dell’Appendice II, lett. f) – D.
P. R. n. 495 del 1992 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il decreto di rigetto del ricorso gerarchico non è motivato.
c) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta – Irragionevolezza e inadeguatezza dell’azione amministrativa – Violazione del principio di buon andamento – Violazione di legge in relazione al’art. 5 D. P. R. n. 1199 del 1971.
Illegittimamente e illogicamente nel decreto impugnato si è ritenuto che un valore biochimico appena superiore all’indice normale (21 in luogo di 19) possa costituire elemento rilevatore di uno stato di dipendenza attuale da sostanze alcoliche tale da far ritenere il soggetto inidoneo alla guida.
3. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
4. Con memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione il ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.
5. Con ordinanza n. 2521 del 24 marzo 2000 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva ai fini della sottoposizione del ricorrente ad un nuovo esame da parte dell’Ufficio Sanitario delle FF. SS. di Firenze.
6. All’udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Come esposto in narrativa, il sig. Roberto *** impugna il decreto emesso il 13 dicembre 1999 e ricevuto il successivo 27 dicembre, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il giudizio di non idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore per un anno, reso dalla Commissione medica locale di Grosseto il 25 marzo 1999.
Con ordinanza n. 2521 del 24 marzo 2000, emessa all’esito della fase cautelare, questo Tribunale ha disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad un nuovo esame da parte dell’Ufficio Sanitario delle FF. SS. di Firenze.
Tale esame è stato eseguito e dal certificato della Direzione Unità Sanitaria Territoriale di Firenze delle Ferrovie dello Stato del 30 giugno 2000, depositato in atti dal ricorrente il 16 settembre 2010, risulta che è idoneo alla guida di veicoli per i quali è necessaria la patente di categoria D.
Il ricorso è dunque fondato, essendo stata dimostrata la mancanza o, quanto meno, la debolezza del presupposto di fatto sul quale si è fondato l’impugnato decreto, che di conseguenza deve essere annullato. Aggiungasi che al parere sanitario negativo della Commissione medica locale di Grosseto del marzo 1999 si contrapponeva il parere favorevole del responsabile del Servizio Tossicodipendenze della U. S. L. n. 9 di Grosseto (SERT), il quale aveva ritenuto il sig. *** esente da malattie fisiche o psichiche tali da pregiudicare la sicurezza della guida.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono definite in dispositivo.

P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata e resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.000, 00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(omissis)

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Venerdì, 18 Febbraio 2011
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