Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione all’articolo 172, commi 2 e 3, c.s. (per avere il conducente del veicolo fatto uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare), è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di quercia di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale dell’uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare). |
|
© asaps.it |