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Corte di Cassazione 28/08/2010

Giurisprudenza di legittimità - Velocità - Limiti fissi - Mancanza di limiti fissati dall’ente proprietario della strada, ex art. 142, comma 2, c.s. - Limiti massimi di cui al comma 1 dello stesso art. 142 - Applicabilità
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Fermo del veicolo a tali fini - Deroga in riferimento a determinate strade individuate ex art. 4 D.L. n. 121/2002 - Valutazioni della P.A. - Sindacato da parte dell’autorità giudiziaria - Esclusione

(Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242)

In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h. (nuovo c.s., art. 142) (Cass.Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242) [RIV-1006P525] Artt. 142 – 200

In materia dì circolazione stradale, l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una o l’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. (D.L. 20giugno2002, n. 121, art. 4) (Cass.Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242) [RIV-1006P525] Artt. 142 – 200

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Sabato, 28 Agosto 2010
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