In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h. (nuovo c.s., art. 142) (Cass.Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242) [RIV-1006P525] Artt. 142 – 200 In materia dì circolazione stradale, l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una o l’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. (D.L. 20giugno2002, n. 121, art. 4) (Cass.Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242) [RIV-1006P525] Artt. 142 – 200 |
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