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Articoli 19/04/2004

La Circolazione dei Veicoli D’Epoca d’ interesse storico e collezionistico


La Circolazione dei Veicoli D’Epoca d’ interesse storico e collezionistico

di Gianluca Fazzolari*

Generalità
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il vigente Codice della Strada, all’art. 60 individua e definisce quelli che sono i veicoli d’epoca, d’interesse storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia, non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d’epoca e quello di interesse storico o collezionistico, che erroneamente possono essere considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata dal citato art. 60 del C.d.S., con l’ausilio della tabella 1, è possibile fare una particolare distinzione tra:

Veicoli d’epoca Veicoli d’interesse storico o collezionistico
Sono i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli.
Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui sopra

Tabella 1
Veicoli d’epoca - peculiarità
Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare il fatto che, per quanto concerne i veicoli d’epoca, essi non sono iscritti al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati.
Laddove i veicoli d’epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni disciplinate dall’art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno.


Nell’ autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal veicolo d’epoca;

Nell’ipotesi in cui un veicolo d’epoca venga sorpreso a circolare fuori dall’itinerario assegnato dal foglio di via, l’agente accertatore procederà a norma dell’art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo della recidiva l’Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire segnalazione all’ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione poiché, se l’infrazione in specie è perpetrata con lo stesso documento per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d’epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui all’art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.

Veicoli d’interesse storico o collezionistico – peculiarità

Per quanto riguarda i veicoli d’interesse storico o collezionistico, è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa rispetto ai veicoli d’epoca.

Infatti tali veicoli, per essere considerati d’interesse storico o collezionistico devono:

1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:

ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;

ma soprattutto i veicoli d’interesse storico o collezionistico, possono circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza, seguendo le prescrizioni di cui all’appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un’altra peculiarità riguardo la destinazione e l’uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente per motivi storici o collezionistici, escludendo nella maniera più assoluta un’eventuale circolazione legata a motivi di ordine imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro classificato d’interesse storico o collezionistico che configurerebbe una violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..

I veicoli d’interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.

Veicoli d’epoca e d’interesse storico o collezionistico sanzioni previste dall’art. 60 del C.d.S.

Nell’ambito della circolazione dei veicoli individuati dall’art. 60, commi 2 e 4, del C.d.S., vanno inquadrate anche quelle che possono essere le possibili violazioni dei precetti normativi contenuti nella norma in analisi; infatti il comma 6° prevede un regime sanzionatorio che stabilisce una particolare distinzione, per quanto concerne l’importo delle sanzioni pecuniarie da corrispondere, a seconda che l’infrazione sia stata commessa con un autoveicolo ovvero con un motoveicolo.

Art. 60 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
Violazione Sanzione principale Sanzione accessoria Note

Art. 60, comma 3 e 6 C.d.S.

VEICOLO D’EPOCA

Conducente di veicolo d’epoca, circolava senza essere provvisto dell’au-torizzazione rilasciata dal D.T.T., ovvero con autorizzazione scaduta di validità.

L’autorizzazione ex art. 60 C.d.S., è costituita da un foglio di via cui è abbinata la targa provvisoria che è rilasciato con le modalità di legge dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. a norma dell’art. 99 C.d.S., e dell’art. 214 del Regola-mento al C.d.S.

Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25

Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60
per la violazione in specie
non previste

Se è accertata per più di tre volte l’infrazione di cui all’art. 99/1-4 C.d.S. con lo stesso foglio di via, il veicolo è sequestrato ai fini della confisca con le procedure di cui all’art. 213 C.d.S.
Il veicolo d’epoca normalmente non può circolare su strada.
Non è iscritto al PRA e non è immatricolato. Eccezionalmente per poter circolare su strada pubblica deve necessariamente avere al seguito targa provvisoria e foglio di via ex art. 99 C.d.S., rilasciati dal D.T.T. del luogo di inizio della manifestazione cui partecipa il veicolo d’epoca.
Laddove non venga rispettato l’itinerario previsto nel foglio di via si applica l’art. 99, commi 1 e 4, C.d.S.

Segnalazione al D.T.T. che ha rilasciato la targa provvisoria ed il foglio di via in caso di violazione di cui all’art. 99, commi 1 e 4, C.d.S. per il computo della recidiva.
Art. 60, comma 4 e 6 C.d.S.
VEICOLO D’INTERESSE
STORICO O
COLLEZIONISTICO

Conducente del veicolo d’interesse storico o collezionistico, circolava violando le prescrizioni dettate dal C.d.S. e nella fattispecie veniva accertato che ...(indicazione del dispositivo o dei dispositivi non conformi)
Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25

Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60
non previste E’ considerato veicolo d’interesse storico o collezionistico quello che è immatricolato da almeno 20 anni ed è iscritto in appositi registri quali:
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, Storico FMI ed ASI. Il veicolo è sempre iscritto al PRA, è immatricolato e può liberamente circolare senza vincoli di percorso e/o di tempo.
Per questa categoria di veicoli è previsto che possano essere conservate le originali caratteristiche ed i dispositivi purchè siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S., seguendo le prescrizioni di cui all’appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S.
Circolare 4437/M360 del 26 novembre 2003 (stralcio)
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
REISCRIZIONE AL P.R.A.


L’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevede che "Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici - d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento … (omissis) … La reiscizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo".

Da una disamina sulla terminologia codicistica riferita al citato art. 60 del vigente codice, in relazione alla norma finanziaria, appare evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nell’art. 18 della Legge n. 289/2002, debba essere necessariamente riferita ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.

Inoltre, poichè la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, a decorrere dal 17 giugno 2003, non è più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE.

Con l’ausilio delle seguenti tabelle, estrapolate dalla circolare 4437/M360 del 26 novembre 2003, diramata dalla Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, analizziamo sinteticamente le ipotesi che potrebbero venire a concretizzarsi,,in considerazione del fatto che il veicolo potrebbe essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio lo stesso potrebbe essere rimasto nella disponibilità del proprietario ovvero essere stato trasferito a terzi e che l’interessato potrebbe essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari.

1.Stesso proprietario in possesso della carta di circolazione o dell’eventuale duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione, e delle targhe originali
IPOTESI PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n.289/2002) ADEMPIMENTI del DTT OBBLIGO DI VISITA E PROVA OBBLIGO
DI REVISIONE
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
SI
Annotazione nell’Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
NO
SI
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
SI
Inserimento del veicolo nell’Archivio e annotazione sulla carta di circolazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
EVENTUALE
SI
2.Nuovo proprietario in possesso della carta di circolazione o dell’eventuale duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione e delle targhe originali
IPOTESI PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) ADEMPIMENTI del DTT OBBLIGO DI VISITA E PROVA OBBLIGO
DI REVISIONE
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
SI
Emissione dell’etichetta con le generalità del nuovo proprietario; successivamente annotazione nell’Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
NO
SI
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
SI
Inserimento del veicolo nell’Archivio a nome dell’intestatario della carta di circolazione originale e annotazione sulla carta stessa: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"; successivamente dell’etichetta emissione con le generalità del nuovo proprietario
EVENTUALE
SI
3.Stesso proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione
IPOTESI PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) ADEMPIMENTI del DTT OBBLIGO DI VISITA E PROVA OBBLIGO
DI REVISIONE
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
SI
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
NO
SI
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l’anno di prima immatricolazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
NO
Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
SI
SI
4.Nuovo proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione
IPOTESI PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) ADEMPIMENTI del DTT OBBLIGO DI VISITA E PROVA OBBLIGO
DI REVISIONE
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circolazione
SI
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
NO
SI
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smar-rimento o distruzione della carta di circolazione, ovve-ro dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circola-zione nonché dichiarazio-ne sostitutiva attestante l’anno di prima immatrico-lazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione d’uf-ficio, ovvero copia dell’e-stratto cronologico rilascia-to dal P.R.A.
NO
Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
SI
NO
5.Proprietario in possesso della carta di circolazione ma non delle targhe
IPOTESI PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) ADEMPIMENTI del DTT OBBLIGO DI VISITA E PROVA OBBLIGO
DI REVISIONE
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarri-mento o distruzione delle targhe (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di targhe, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l’anno di prima immatricolazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione d’ufficio (o copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); l’interessato deve altresì restituire la carta di circolazione, al fine della distruzione, ovvero richiedere che venga annullata (con apposizione della dicitura "non valida ai fini della circolazione", del timbro, della firma e della data da parte dell’Ufficio della Motorizzazione, che provvede a restituirla all’interessato stesso)
NO
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"
SI
NO
* Ispettore della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale La Spezia



Per ogni approfondimento, si rimanda alla seguente bibliografia:

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto Terrestre
Circolare prot. N.4437/M360 del 26 novembre 2003

Legge 27 dicembre 2002, nr.289 (finanziaria 2003)
art. 18, comma 1

il Centauro
"Le Nuove Norme del Codice della Strada"
Novega Edizioni Milano

Balduino Simone
"Il nuovo codice della strada e il regolamento di esecuzione"
Sapignoli Editore Torriana (RN)

Giandomenico Protospataro

"Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale"
Egaf Edizioni S.r.L. Forlì

Raffaele Chianca
Articoli, note ed approfondimenti, tratti dal sito www.vehicle-documents.it


di Gianluca Fazzolari

Lunedì, 19 Aprile 2004
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