La
Circolazione dei Veicoli D’Epoca d’ interesse storico e collezionistico
di
Gianluca Fazzolari*
|
Generalità
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che costituisce il vigente Codice della Strada, all’art. 60 individua
e definisce quelli che sono i veicoli d’epoca, d’interesse
storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma,
sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli
con caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia,
non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d’epoca e quello
di interesse storico o collezionistico, che erroneamente possono
essere considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata
dal citato art. 60 del C.d.S., con l’ausilio della tabella 1, è
possibile fare una particolare distinzione tra:
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Veicoli
d’epoca |
Veicoli
d’interesse storico o collezionistico |
Sono
i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché
destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano
adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti
alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. |
Rientrano
nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico
o collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno
dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI. |
La
loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione
di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione
è compresa la località sede della manifestazione o
del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da
parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità
della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima
consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo
di veicolo; |
I
veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo
tipo di veicoli. |
Il
trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco
di cui sopra |
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Tabella 1
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Veicoli
d’epoca - peculiarità
Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare
il fatto che, per quanto concerne i veicoli d’epoca, essi
non sono iscritti al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento
per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione
in musei o locali pubblici e privati.
Laddove i veicoli d’epoca siano autorizzati alla circolazione in
occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le
occasioni disciplinate dall’art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S.,
devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato
dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è
compresa la località sede della manifestazione o del raduno.
Nell’ autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di
sicurezza offerta dal veicolo d’epoca;
Nell’ipotesi in cui un veicolo d’epoca venga sorpreso
a circolare fuori dall’itinerario assegnato dal foglio di via, l’agente
accertatore procederà a norma dell’art. 99, commi 1 e 4, C.d.S.,
di cui per il computo della recidiva l’Ufficio o Comando da cui dipende,
dovrà far pervenire segnalazione all’ufficio Provinciale del
Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e
la targa provvisoria di circolazione poiché, se l’infrazione
in specie è perpetrata con lo stesso documento per un numero
di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d’epoca
ai fini della confisca adottando le procedure di cui all’art. 213
del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
Veicoli d’interesse storico o collezionistico – peculiarità
Per quanto riguarda i veicoli d’interesse storico o collezionistico,
è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa
rispetto ai veicoli d’epoca.
Infatti tali veicoli, per essere considerati d’interesse storico
o collezionistico devono:
1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;
ma soprattutto i veicoli d’interesse storico o collezionistico, possono
circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per
quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché le originali
caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta
efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza,
seguendo le prescrizioni di cui all’appendice V lettera f) punto
b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un’altra peculiarità
riguardo la destinazione e l’uso, infatti sono ammessi a circolare
esclusivamente per motivi storici o collezionistici, escludendo nella
maniera più assoluta un’eventuale circolazione legata a motivi
di ordine imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci
con un autocarro classificato d’interesse storico o collezionistico
che configurerebbe una violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..
I veicoli d’interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto
il trentesimo "anno di età" in virtù e con le
modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento
della tassa di circolazione.
Veicoli d’epoca e d’interesse storico o collezionistico sanzioni
previste dall’art. 60 del C.d.S.
Nell’ambito della circolazione dei veicoli individuati dall’art.
60, commi 2 e 4, del C.d.S., vanno inquadrate anche quelle che possono
essere le possibili violazioni dei precetti normativi contenuti nella
norma in analisi; infatti il comma 6° prevede un regime sanzionatorio
che stabilisce una particolare distinzione, per quanto concerne l’importo
delle sanzioni pecuniarie da corrispondere, a seconda che l’infrazione
sia stata commessa con un autoveicolo ovvero con un motoveicolo.
Art. 60 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
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Violazione |
Sanzione
principale |
Sanzione
accessoria |
Note |
Art.
60, comma 3 e 6 C.d.S.
VEICOLO D’EPOCA
Conducente di veicolo d’epoca, circolava senza essere provvisto
dell’au-torizzazione rilasciata dal D.T.T., ovvero con autorizzazione
scaduta di validità.
L’autorizzazione
ex art. 60 C.d.S., è costituita da un foglio di via cui è
abbinata la targa provvisoria che è rilasciato con le modalità
di legge dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. a norma
dell’art. 99 C.d.S., e dell’art. 214 del Regola-mento
al C.d.S.
|
Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60 |
per
la violazione in specie
non previste
Se è accertata per più di tre volte l’infrazione
di cui all’art. 99/1-4 C.d.S. con lo stesso foglio di via, il
veicolo è sequestrato ai fini della confisca con le procedure
di cui all’art. 213 C.d.S. |
Il veicolo
d’epoca normalmente non può circolare su strada.
Non è iscritto al PRA e non è immatricolato. Eccezionalmente
per poter circolare su strada pubblica deve necessariamente avere
al seguito targa provvisoria e foglio di via ex art. 99 C.d.S., rilasciati
dal D.T.T. del luogo di inizio della manifestazione cui partecipa
il veicolo d’epoca.
Laddove non venga rispettato l’itinerario previsto nel foglio
di via si applica l’art. 99, commi 1 e 4, C.d.S.
Segnalazione al D.T.T. che ha rilasciato la targa provvisoria ed il
foglio di via in caso di violazione di cui all’art. 99, commi
1 e 4, C.d.S. per il computo della recidiva. |
Art.
60, comma 4 e 6 C.d.S.
VEICOLO D’INTERESSE
STORICO O
COLLEZIONISTICO
Conducente del veicolo d’interesse storico o collezionistico,
circolava violando le prescrizioni dettate dal C.d.S. e nella fattispecie
veniva accertato che ...(indicazione del dispositivo o dei dispositivi
non conformi) |
Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60 |
non
previste |
E’
considerato veicolo d’interesse storico o collezionistico quello
che è immatricolato da almeno 20 anni ed è iscritto
in appositi registri quali:
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, Storico FMI ed
ASI. Il veicolo è sempre iscritto al PRA, è immatricolato
e può liberamente circolare senza vincoli di percorso e/o di
tempo.
Per questa categoria di veicoli è previsto che possano essere
conservate le originali caratteristiche ed i dispositivi purchè
siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal
C.d.S., seguendo le prescrizioni di cui all’appendice V lettera
f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S. |
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Circolare
4437/M360 del 26 novembre 2003 (stralcio)
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
REISCRIZIONE AL P.R.A.
L’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevede
che "Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i
veicoli storici - d’epoca in deroga alla normativa vigente, è
consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento
delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento … (omissis) …
La reiscizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari
del veicolo".
Da una disamina sulla terminologia codicistica riferita al citato art.
60 del vigente codice, in relazione alla norma finanziaria, appare evidente
come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nell’art.
18 della Legge n. 289/2002, debba essere necessariamente riferita ai soli
veicoli di interesse storico e collezionistico.
Inoltre, poichè la finalità perseguita è quella di
consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro
automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate
maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si
tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione
nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe
e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo,
reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto
a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione
originali.
Fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico,
a decorrere dal 17 giugno 2003, non è più possibile reimmatricolare
motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi
alla direttiva quadro 2002/24/CE.
Con l’ausilio delle seguenti tabelle, estrapolate dalla circolare
4437/M360 del 26 novembre 2003, diramata dalla Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre,
analizziamo sinteticamente le ipotesi che potrebbero venire a concretizzarsi,,in
considerazione del fatto che il veicolo potrebbe essere o meno presente
nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione
d’ufficio lo stesso potrebbe essere rimasto nella disponibilità
del proprietario ovvero essere stato trasferito a terzi e che l’interessato
potrebbe essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione
originari.
1.Stesso proprietario in possesso della carta di circolazione o dell’eventuale
duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione, e delle targhe originali
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n.289/2002) |
ADEMPIMENTI
del DTT |
OBBLIGO
DI VISITA E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
VEICOLO
PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI
|
Annotazione
nell’Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
|
NO
|
SI
|
VEICOLO
NON PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI
|
Inserimento
del veicolo nell’Archivio e annotazione sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
|
EVENTUALE
|
SI
|
|
2.Nuovo
proprietario in possesso della carta di circolazione o dell’eventuale
duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione e delle targhe originali |
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI
del DTT |
OBBLIGO
DI VISITA E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
VEICOLO
PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI
|
Emissione
dell’etichetta con le generalità del nuovo proprietario;
successivamente annotazione nell’Archivio e sulla carta di
circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
|
NO
|
SI
|
VEICOLO
NON PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI
|
Inserimento
del veicolo nell’Archivio a nome dell’intestatario della
carta di circolazione originale e annotazione sulla carta stessa:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"; successivamente
dell’etichetta emissione con le generalità del nuovo
proprietario
|
EVENTUALE
|
SI
|
|
3.Stesso
proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione |
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI
del DTT |
OBBLIGO
DI VISITA E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
VEICOLO
PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato
deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della
carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia |
SI
|
Emissione
del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo
di interesse storico e collezionistico"
|
NO
|
SI
|
VEICOLO
NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato
deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della
carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia,
nonché dichiarazione sostitutiva attestante l’anno di
prima immatricolazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione
d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato
dal P.R.A. |
NO
|
Immatricolazione
con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
|
SI
|
SI
|
|
4.Nuovo
proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione |
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI
del DTT |
OBBLIGO
DI VISITA E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
VEICOLO
PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento
o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo
privo di carta di circolazione |
SI
|
Emissione
del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo
di interesse storico e collezionistico"
|
NO
|
SI
|
VEICOLO
NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smar-rimento
o distruzione della carta di circolazione, ovve-ro dichiarazione sostitutiva
di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circola-zione
nonché dichiarazio-ne sostitutiva attestante l’anno di
prima immatrico-lazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione
d’uf-ficio, ovvero copia dell’e-stratto cronologico rilascia-to
dal P.R.A. |
NO
|
Immatricolazione
con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"
|
SI
|
NO
|
|
5.Proprietario
in possesso della carta di circolazione ma non delle targhe |
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI
del DTT |
OBBLIGO
DI VISITA E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
VEICOLO
PRESENTE IN ARCHIVIO
L’interessato deve produrre la denuncia di furto, smarri-mento
o distruzione delle targhe (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia)
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
di aver acquistato il veicolo privo di targhe, nonché dichiarazione
sostitutiva attestante l’anno di prima immatricolazione, l’anno
di iscrizione e quello di radiazione d’ufficio (o copia dell’estratto
cronologico rilasciato dal P.R.A.); l’interessato deve altresì
restituire la carta di circolazione, al fine della distruzione, ovvero
richiedere che venga annullata (con apposizione della dicitura "non
valida ai fini della circolazione", del timbro, della firma e
della data da parte dell’Ufficio della Motorizzazione, che provvede
a restituirla all’interessato stesso) |
NO
|
Emissione
del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo
di interesse storico e collezionistico"
|
SI
|
NO
|
|
*
Ispettore della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale La Spezia
Per ogni approfondimento, si rimanda alla seguente bibliografia:
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto
Terrestre
Circolare prot. N.4437/M360 del 26 novembre 2003
Legge 27 dicembre 2002, nr.289 (finanziaria 2003)
art. 18, comma 1
il Centauro
"Le Nuove Norme del Codice della Strada"
Novega Edizioni Milano
Balduino Simone
"Il nuovo codice della strada e il regolamento di esecuzione"
Sapignoli Editore Torriana (RN)
Giandomenico Protospataro
"Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale"
Egaf Edizioni S.r.L. Forlì
Raffaele Chianca
Articoli, note ed approfondimenti, tratti dal sito www.vehicle-documents.it
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