Spett.le ASAPS, vorrei porgere il mio quesito inerente l’Art.164 D.P.R. 320/54 e Art.6 L.218/88 in materia di trasporto animali vivi. In effetti una pattuglia di Polizia Stradale fermava; controllava e giustamente contravvenzionava ai sensi dei citati articoli, in quanto il conducente dell’autocarro, con a bordo animali vivi (bufale) non esponeva il prescritto cartello di colore giallo con la dicitura disinfettato. Adesso mi chiedo o meglio vi chiedo se c’è possibilità della cosiddetta "dimenticanza" come avviene per altre infrazioni del C.d.S. In effetti il cartello era all’interno della cabina dell’autocarro ma il conducente non titolare e diciamo puramente occasionale non era a conoscenza dello stesso. Fiducioso, attendo una Vs risposta in merito. Cordiali saluti.
email-Angri (Sa)
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(ASAPS) L’art. 64, 6° comma, del D.p.r. 320/54, recita: "Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l’avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito l’operazione." L’art. 6 della Legge 218/88, al comma 3, così dispone: "Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila" La sanzione amministrativa, trasformata in euro è da € 258,00 a €1.291,00. Pagamento in misura ridotta € 430,33. Alla luce di quanto esposto si ritiene che la norma sanziona la mancata applicazione e quindi l’esposizione sul veicolo del cartello con la scritta "da disinfettare" o "disinfettato". (ASAPS)
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