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Articoli 28/04/2004

Unione Europea allargata: nuove modifiche per le patenti.

Unione Europea allargata:
nuove modifiche per le patenti.

di Maurizio Marchi*

Quella della conversione delle patenti di guida è una storia lunga. Prima della direttiva recepita con DM dell’agosto 1994 tutto era più semplice: le patenti si dividevano fra convertibili e non convertibili. Quelle convertibili erano indicate in un decreto o circolare di volta in volta emesso dalla MCTC (ora DTT).
Ora invece le cose sono cambiate ed abbiamo patenti:
• inserite nell’elenco delle convertibili che sono tenute alla conversione
• inserite nell’elenco delle convertibili che però non sono tenute alla conversione in ragione della loro appartenenza all’Unione Europea
• inserite nell’elenco delle convertibili che però non sono tenute alla conversione in ragione della loro appartenenza allo Spazio Economico Europeo
• non inserite nell’elenco delle convertibili ma di fatto nemmeno obbligate alla conversione in ragione dell’appartenenza allo Spazio Economico Europeo oppure di Stati che entrano nell’Unione Europea con decorrenza 1 maggio 2004

.... insomma.... una gran confusione. Un solo esempio: paesi come la Lituania, la Lettonia e l’Estonia, che mai hanno sottoscritto accordi di conversione con l’Italia, improvvisamente passano alla categoria di quelli che non sono tenuti a convertire le patenti per il semplice fatto di entrare nell’Unione Europea.
L’art. 1/3 della Direttiva Europea prevede che “allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.....". Per determinare quindi la data di scadenza di validità di tale patente, occorre fare riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia e non alla data di conseguimento della patente estera1. In pratica – dopo aver verificato la validità della patente con l’articolo 126 C.d.S. in relazione all’età anagrafica e della categoria posseduta dalla persona da sottoporre a controllo – si aggiungeranno quegli anni alla data di prima residenza in Italia. Con chiarimento della Commissione Europea (nota del 25 luglio 2003), è stato precisato che le stesse regole sono applicabili anche alle patenti rilasciate da Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo - da non confondere con l’UE.
*Comandante P.M. Gambettola (FC)
Si è ritenuto pertanto predisporre una tabella che tenga conto delle argomentazioni esposte al fine di facilitare il compito degli operatori su strada.



1- La circolare n. 30/99 del 21 maggio 1999, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento trasporti terrestri – Unità di Gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre – MOT 5 – prot. N. 2821/4630D – MOT A012 - riporta alcuni esempi adottati in questa trattazione.



1- La circolare n. 30/99 del 21 maggio 1999, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento trasporti terrestri – Unità di Gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre – MOT 5 – prot. N. 2821/4630D – MOT A012 - riporta alcuni esempi adottati in questa trattazione.


di Maurizio Marchi

da "Il Centauro" n.86
Mercoledì, 28 Aprile 2004
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