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Corte di Cassazione 18/03/2011

Giurisprudenza di legittimità - Circolazione stradale – Violazioni amministrative – Accesso in zona ZTL - Più violazioni della stessa indole commesse in tempi diversi – Applicazione del principio del “cumulo giuridico” – Insussistenza...

(Cass. Civ. sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252)
 

Circolazione stradale – Violazioni amministrative – Accesso in zona ZTL - Più violazioni della stessa indole commesse in tempi diversi –  Applicazione del principio del “cumulo giuridico” – Insussistenza.
Omessa contestazione immediata e mancata indicazione nel verbale del motivo che ne ha reso impossibile la contestazione – Legittimità

 

Nell’attuale quadro normativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua attitudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l’unificazione, ai fini dell’applicazione della sanzione – nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione riguarda, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 in questione, esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell’identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Con riguardo alla suddetta questione (relativa all’art. 8, comma 2. della legge n. 689 del 1981) deve, quindi,  essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiectatl materia, possa configurarsi un’ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995) , trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione. (Cass. Civ., sez. II, 4 marzo 20110, n. 5252) (Massima redazionale)

 

 

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Venerdì, 18 Marzo 2011
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