Come sanzionare i conducenti che effettuano il trasporto in conto proprio, che non hanno al seguito la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio o che, come si suol dire, lavorano in "nero"?
email-Orbassano (To)
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(ASAPS) L’articolo 31 della legge n. 298/74 prescrive che "Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale; c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio muniti di licenza, non hanno l’obbligo di dimostrare su strada il rapporto che intercorre con l’impresa presso la quale lavorano. Si precisa che l’operatore di Polizia Stradale dovrà compilare la lista di controllo ministeriale e successivamente effettuare gli accertamenti relativi al caso di specie (se non possono essere fatti subito su strada).(ASAPS)
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