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Roma - Cassazione: il giudice può disapplicare il Cid se i riscontri tecnici stabiliscono che la ricostruzione dell’incidente non è credibile

 

Foto Coraggio-archivio Asaps

(ASAPS), 24 marzo 2011- Il giudice può procedere nella disapplicazione del modulo di Constatazione amichevole (Cid), nel caso in cui, in base ai riscontri del consulente tecnico d’ufficio e alle fotografie, ritenga che l’incidente stradale non si sia verificato secondo la dinamica descritta nello stesso modulo. A stabilirlo una sentenza della Cassazione (Terza Sezione Civile) secondo la quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (...) non ha valore di piena prova nemmeno dei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”.
In particolare, secondo la Cassazione, si deve applicare la norma dell’articolo 2733, terzo comma del Codice Civile, in base alla quale “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice”. La Suprema Corte si è pronunciata sul caso di una richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista rimasto vittima di un tamponamento, nei confronti della controparte e della sua società assicuratrice per la Rca. Nel 2005 prima il Giudice di Pace, poi il Tribunale di Chieti, avevano già ritenuto che nonostante la sottoscrizione del Cid, da parte dell’automobilista colpevole del tamponamento e la confessione della sua responsabilità, fossero da condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui “data la pochezza dei danni subiti dai due veicoli nel preteso punto d’urto”, era da escludere che l’incidente si fosse verificato con le modalità descritte.
Il Tribunale aveva quindi condannato l’automobilista che si era auto-accusato, ma aveva anche rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice. Gli ermellini hanno poi respinto i ricorsi presentati dall’automobilista danneggiato e dell’assicurazione, confermando che “in tema di responsabilità dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici”. (ASAPS)

 

 

Sabato, 26 Marzo 2011
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