(omissis) Rilevato in fatto:
- che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di M. I. alla pena di giorni trenta di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A. V. per il reato di violenza privata, consistito, secondo l’accusa, nell’avere essa imputata, intenzionalmente parcheggiando la propria autovettura all’interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l’uscita di quella dell’A. e quindi omettendo, nonostante le ripetute sollecitazioni, di rimuovere detta autovettura, costretto la persona offesa a restare a lungo sul posto anziché allontanarsi, come essa avrebbe voluto, con il proprio automezzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge unitamente a vizio di motivazione sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che: 1) indebitamente la corte d’appello, sulla base di una mera presunzione, avrebbe dato per provata l’originaria intenzione dell’imputata di parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire l’uscita di quella dell’A. ed altrettanto indebitamente avrebbe poi disatteso, ignorando la deposizione della figlia della stessa imputata, presente ai fatti, la versione difensiva secondo la quale il ritardo nel rimuovere il veicolo dalla posizione d’intralcio sarebbe dipeso solo dal fatto che non era stato possibile, nell’immediato, nonostante le affannose ricerche, reperire le chiavi; 2) la pena sarebbe stata determinata in misura ingiustificatamente eccessiva; 3) quanto alle statuizioni civili: - 3/a) non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il nesso di causalità tra la condotta attribuita all’imputata ed il malore accusato dalla persona offesa, in relazione al quale era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni: -3/b) si sarebbe dovuta ridurre l’entità del risarcimento, atteso l’intervenuta assoluzione, in sede di appello, del marito della ricorrente, di cui era stata affermata, in primo grado, la penale responsabilità a titolo di concorso nel medesimo reato; -3/c) indebitamente sarebbe stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva, quando la sentenza di primo grado l’aveva subordinata al pagamento della somma fissata a titolo di risarcimento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione; - che, nelle more, trattandosi di fatto commesso il 2 marzo 2002, è maturato il termine di prescrizione del reato, da individuarsi in sette anni e mesi otto, tenuto conto delle interruzioni e della sospensione di gg. 60 (così determinati ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p.), dovuta a rinvio del dibattimento dal 4 marzo 2005 al 25 maggio 2005 su richiesta della difesa per impedimento del coimputato dell’attuale ricorrente; Considerato in diritto: - che, in assenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p., l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, con riguardo alle statuizioni penali, per estinzione del reato dovuta all’intervenuta prescrizione; il che rende superati i motivi di ricorso sopra riassunti al punto 2) e al punto 3/c); - che, dovendosi decidere, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., sui residui motivi di ricorso, ai fini civili, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto: a) con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato a carico dell’imputata, le proposte doglianze, ad onta dell’encomiabile impegno profuso della difesa, non toccano l’essenziale della motivazione sulla quale si basa l’impugnata sentenza, costituito dal rilievo che non solo sulla base di quanto si afferma “concordemente riferito dai testi”, ma anche sulla base di quanto “da lei stessa ammesso” l’imputata avrebbe lasciato trascorre circa un’ora “senza scendere o anche solo affacciarsi per spiegare di aver smarrito le chiavi”; atteggiamento, questo, più che ragionevolmente ritenuto quindi, dalla corte di merito, indicativo di una volontà tesa ad impedire all’A., almeno per un certo tempo, di allontanarsi, come ella avrebbe voluto, con la propria autovettura, senza che, al riguardo, poss a validamente contrapporsi, in questa sede, quella che nello stesso atto di gravame viene prospettata come semplice ipotesi alternativa, tale da non potersi “escludere a priori”, secondo cui l’atteggiamento dell’imputata sarebbe dipeso dal suo convincimento che il marito e il padre, presenti sul posto, avessero provveduto ad informare del momentaneo smarrimento delle chiavi la persona offesa; b) con riguardo alle conferenze statuizioni civili: -b/1) la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputata ed il malore che, ad un certo punto, era stato accusato dalla persona offesa non può certo dirsi irragionevolmente ritenuta dalla corte di merito, la cui valutazione, sul punto, non appare quindi censurabile in questa sede, attesa l’assenza, nel ricorso, di alcun riferimento a specifici elementi atti ad inficiarla, essendosi la difesa limitata alla semplice e generica prospettazione di “eventuali cause preesistenti o successive atte a cagionare il predetto stato”, senza alcuna specifica indicazione della loro natura e delle ragioni per le quali se ne sarebbe dovuta quanto meno sospettare la presenza; -b/2) il “quantum” risarcibile dev’essere determinato, come appare del tutto ovvio ,sulla base della ritenut a, obiettiva gravità del danno subito dalla persona offesa e non del numero dei soggetti tenuti al risarcimento, di tal che non si vede per quale ragione l’intervenuta assoluzione, in appello, del marito della ricorrente, condannato in primo grado come concorrente nel medesimo reato, avrebbe dovuto dar luogo ad una riduzione del suddetto “quantum”;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. (omissis)
da Polnews
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