Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 30/03/2011

Giurisprudenza di legittimità - Distanza di sicurezza - “Ratio” della norma - Indicazione - Prevenzione di ostacoli improvvisi - Esclusione

(Cass. Pen., sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19635)

 

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale). (Cass. Pen., sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19635) Art. 149 cs.

Leggi la sentenza

 

 

Mercoledì, 30 Marzo 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK